Non possono ravvisarsi gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro.
Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1609
Teramo, 03 Aprile 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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