Con la Sentenza 8925/2011 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso principale, conseguente all’atto di rinuncia del ricorrente, debitamente notificato alla controparte, non determina l’inefficacia del ricorso incidentale, che pertanto deve essere esaminato nel merito.
Gli ermellini hanno ritenuto che il secondo comma dell’art. 334 c.p.c., non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia al ricorso principale non solo tenuto conto della ratio della disposizione in esame, ma anche da ulteriori considerazioni relative alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, e ciò sotto un duplice aspetto.
Sul primo punto è invero agevole rilevare che la “ratio” della normativa in esame va individuata nell’obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l’impugnante incidentale di veder vanificato l’esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta in tal senso della controparte. L’esistenza del detto rischio finirebbe dunque per favorire il ricorso all’impugnazione incidentale tempestiva, dando così luogo ad un evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla norma. Quanto alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, occorre innanzitutto rilevare, per un primo aspetto, che la parte che notifica la sentenza senza proporre impugnazione offre alla controparte la propria accettazione della decisione, offerta che viene fisiologicamente meno una volta proposto da quest’ultima l’appello principale.
Il consentire dunque alla parte che ha rifiutato la detta offerta di vanificare la strategia posta in essere da quella che ha provveduto alla notifica della sentenza – e ha quindi proposto impugnazione incidentale solo dopo la constatazione della inutilità della precedente iniziativa – senza alcuna possibilità, per quest’ultima, di svolgere difese o di interloquire sul punto, determina un non ragionevole squilibrio fra le posizioni ed i poteri delle parti.
Inoltre, quanto al secondo aspetto, occorre considerare la funzione deterrente che l’impugnazione incidentale incontestabilmente svolge nei confronti della parte che intenda proporre l’impugnazione principale, tenuto conto della significativa incidenza che può avere, per chi ha in animo di impugnare, la valutazione del rischio riconducibile ad una ipotetica proposizione di un’impugnazione incidentale. L’eliminazione di detto rischio, per effetto del permanere della disponibilità del processo da parte dell’impugnante principale, e ciò in virtù della possibilità che gli sarebbe così riconosciuta di rendere inefficace il ricorso incidentale con la semplice rinuncia a quello principale, finirebbe dunque per determinare, anche per tale verso, uno ingiustificato squilibrio fra la posizione delle parti in causa.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19.04.2011, n. 8925
Teramo, 23 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA