All’interno del Decreto IMU 2013, contenente l’abolizione definitiva della prima rata 2013 dell’Imposta municipale unica sulla prima casa e dell’IRPEF sulle case sfitte, sono contenute nuove disposizione sulla TARES, tributo comunale per rifiuti e servizi.
Per il 2013 il comune, con regolamento contenuto nell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto di alcuni criteri, illustrati nei punto a), b) e c) di seguito elencati, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”.
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il comune deve predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo.
La TARES (rifiuti e servizi indivisibili) e l’IMU saranno inclusi, a partire dal 2014, nella Service Tax, di cui ancora sappiamo poco (quello che sappiamo, eccolo qui: Imu 2013 e Service tax 2014 ecco il calendario delle scadenze). Dunque, le vecchie imposte non verrano più chiamate con il loro vecchio nome, ma di fatto sopravviveranno “sotto mentite spoglie”.