L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell’attività professionale e, se per la complessa portata dell’opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa.
Cassazione Civile, Sez. II, 28 Settembre 2012, n. 16581
Teramo, 05 Ottobre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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