E così al rientro dalle vacanze estive "il fisco" torna a bussare prepotentemente alla porta di casa degli italiani. Ma la confusione, specialmente sulle imposte relative alla casa, è ancora tanta tra i contribuenti. Tra tasse e balzelli vari, calcoli e aliquote, detrazioni e acconti, prima e seconda casa, bollettini postali e F24, c'è il rischio di perdersi nella giungla delle imposte di quello che è il Paese con la tassazione più elevata del mondo!TASI. La scadenza del 16 ottobre per il pagamento della tassa sui servizi indivisibili riguarda tutti i contribuenti che possiedono o utilizzano immobili situati nei comuni che non hanno pubblicato sul sito delle finanze le delibere Tasi entro la fine dello scorso maggio e che lo faranno entro il prossimo 10 settembre, per ottenerne la pubblicazione sul sito delle finanze entro il 18 settembre. In caso di mancata pubblicazione entro quest’ultimo termine, i contribuenti devono versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, con l’aliquota base dell’1 per mille. Chi ha versato l’acconto Tasi, sulla base delle delibere comunali pubblicate alla fine di maggio, non deve versare nulla entro il 16 ottobre. Dovrà piuttosto versare il conguaglio entro il prossimo 16 dicembre. I comuni non hanno l’obbligo di prevedere agevolazioni Tasi per l’abitazione principale, qualora però il comune si avvalga del potere di superare il tetto massimo della Tasi (2,5 per mille), cioè della somma dell’Imu e della Tasi (di regola, il 10,6 per mille), di un ulteriore 0,8 per mille ha obbligo di deliberare agevolazioni Tasi sull’abitazione principale. Ad oggi solo 5.300 Comuni su 8.057 hanno approvato e inviato alle Finanze le delibere in materia di Tasi.IMU. Le aliquote devono essere deliberate entro il termine del bilancio di previsione annunciato al 30 settembre e le delibere devono essere pubblicate sul sito delle finanze entro il 28 ottobre 2014. I termini di pagamento scadono il 16 giugno e il 16 dicembre.TARI. Le scadenze di pagamento della Tari sono interamente rimesse alle decisioni assunte in sede locale. La scadenza per l’approvazione della tariffe Tari 2014 è quella per l’approvazione del bilancio di previsione. Ai soli fini di tale tassa, il contribuente deve pagare solo dopo aver ricevuto il bollettino comunale.
SPECIALE TASI ROMA. Nella delibera approvata dall’assemblea capitolina l’aliquota per l’abitazione principale è fissata al 2,5 per mille: detrazioni di 110 euro agli immobili con rendita iscritta in catasto fino a 450 euro, 60 euro con rendita tra 451 e 650 euro e 30 euro tra 651 e 1.500 euro. Le altre aliquote? All’1 per mille per le case di lusso, con detrazione di 30 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; all’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; aliquota massima allo 0,8 per mille per le seconde case e tutti gli altri immobili. Sulle seconde case, dunque, l’aliquota combinata con quella Imu arriva all’11,4 per mille; il raggiungimento del tetto massimo consente di aumentare le esenzioni, previste ad esempio per le seconde case date in comodato d’uso gratuito ai figli, con Isee inferiore ai 15 mila euro: il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione da inviare una sola volta, valida fino al permanere delle condizioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota; alla dichiarazione devono essere allegati la copia del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle entrate e l’attestazione Isee del comodatario (l’agevolazione decorre dalla data certa del contratto registrato e fino al permanere delle condizioni); in tal caso l’aliquota è fissata al 2,5 per mille e altrettanto vale per la casa coniugale assegnata dal giudice in caso di separazione o divorzio e per l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che l’alloggio non sia dato in affitto. A proposito: l’inquilino paga il 20 per cento dell’imposta, la regola vale in tutti i casi nei quali l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul cespite per un periodo superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare.