Tempi non sufficienti. Necessaria proroga senza sanzioni né interessi.
Le norme e il calcolo
Gli elementi che gravano su questa accorata richiesta di proroga riguardano il lavoro dei professionisti, reso quanto mai difficile sia per quel che concerne il calcolo che in merito alla liquidazione dell’imposta. Ostacoli, questi, resi ancora più aspri alla luce delle recenti disposizioni contenute del decreto legge n. 16/14. Sul punto, si ricorda che il precedente intervento normativo, vale a dire la Legge n. 147/13, al comma 688 del primo articolo, confermava le scadenze poste rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre, nonché il fatto che per l’anno in corso il calcolo dell’imposta dovesse essere elaborato in virtù delle delibere TASI (che il MEF dovrà pubblicare sul proprio portale online entro il prossimo 31 maggio), che per i Comuni le cui delibere saranno pubblicate entro il 31 maggio il calcolo della TASI avverrà sia per l’abitazione principale che per gli altri immobili (quali abitazioni secondarie, capannoni, negozi, uffici e aree edificabili), e infine che nel caso di mancata pubblicazione delle delibere entro la data già citata, solo per le abitazioni principali il versamento dovrà avvenire entro l’unica data del 16 dicembre, laddove per tutti gli altri immobili i contribuenti procederanno col pagamento dell’acconto al 16 giugno applicando l’aliquota dell’1 per mille, salvo poi conguagliare a dicembre.
C’è poco tempo!
Il tempo a disposizione dei professionisti per calcolare l’importo ai propri clienti è pertanto davvero esiguo.Senza entrare nel merito delle complicazioni poste dal rispetto del limite massimo previsto dalla Legge di stabilità, la quale impone, per ogni tipologia di immobile, che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare il 10,6 per mille (come, ad esempio, nel caso in cui un comune avesse già fissato l’aliquota IMU massima per gli immobili a disposizione e/o locati), il primo aspetto che appare immediatamente evidente è che, considerato che le delibere pubblicate entro il 31 maggio esplicano efficacia rispetto alla liquidazione della prima rata di giugno, sia con riguardo alle abitazioni principali che rispetto a tutti gli altri immobili, ai professionisti resterebbero solo 10 giorni lavorativi per il reperimento delle delibere (e le relative complesse interpretazioni), l’adeguamento dei software, l’acquisizione di dati mai richiesti prima a taluni contribuenti (si pensi ai detentori di immobili per i quali ora necessitano gli identificativi catastali degli immobili detenuti), l’elaborazione dei modelli di pagamento.
Nel caso della delibera comunale non pubblicata entro il 31 maggio, al quale sono interessati solo gli immobili diversi dalle abitazioni principali, oltre ai problemi già evidenziati, si pone l’ulteriore criticità del versamento della prima rata relativo a immobili che il comune potrebbe escludere dalla TASI con la delibera da adottarsi entro il 31 di Luglio (secondo la scadenza ad oggi conosciuta). Come conseguenza i versamenti di giugno potrebbero risultare non dovuti, generando così il diritto al rimborso e un ulteriore disagio ai contribuenti tenuti a presentare apposita istanza al comune. In particolare tale disagio colpirebbe ancor più gli inquilini impossibilitati ad effettuare eventuali compensazioni del credito TASI con l’IMU se non proprietari di altri immobili. Alla luce di quanto fin qui esposto, appare dunque chiara la ragione di chiedere una proroga, la cui necessità è evidente non a causa dell’incapacità dei professionisti, quanto invece è ascrivibile alla tempistica non congeniata che potrebbe causare ingorghi ed errori. Una proroga del termine di versamento della prima rata del tributo è ciò che serve, una proroga che non contempli però l’applicazione di sanzioni né di interessi.
Apt per Finanza in Chiaro