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TASSA IMU: Guida fiscale alla Nuova ICI e le novità in sintesi

Da Raffa269

TASSA IMU: Guida fiscale alla Nuova ICI e le novità in sintesiL'IMU, o Imposta municipale Unica, è una tassa che reintroduce la tassazione sulla proprietà di immobili, fabbricati, come era per l' ICI, introdotta con il Decreto Salva Italia e nel seguito vediamo come funziona, chi sono i soggetti obbligati al veramento, le scadenze e come effettuare il calcolo per il pagamento, cercando come al solito di fornire spunti e chiarimenti per le vostre domande.

Primo acconto 16 giugno

Presentato l'emendamento che fissa il primo acconto in scadenza il 16 giugno 2014 al 4 per mille per la prima casa e 7,6 per mille sulle seconde e da la facoltà al governo di comunicare entro fine luglio eventuali modifiche sulla determinazione dell'imposta per il pagamento del saldo e non solo perchè si afferma anche che entro il 30 settembre potranno anche modificare eventualmente la facoltà dei comuni di alzare le aliquote. Decreto Salva Italia con il Decreto Legislativo n.201 del 2011 ha disciplinato che il versamento del primo acconto IMU sarà pari al 50% dell'IMU versata nell'anno precedente (ossia del 2012).

Chi paga l'IMU

L'IMU è a carico dei soggetti possessori di abitazioni dove per possesso deve intendersi quello previsto nell'accezione prevista dal D.lgs n. 23 del 2011, articolo 8 e 9 mentre per la base imponibile resta invariata quella prevista dall'ICI, site sia nel territorio italiano sia al di fuori. i Soggetti obbligati in sintesi sono prima di tutto il proprietario dell'immobile, casa appartamento i fabbricato, strumentali e non, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario, l'inquilino nel caso della locazione immobiliare finanziaria, ed l'affidatario della casa coniugale. Potete approfondire l'elenco con le diverse fattispecie inserite nell'articolo proprio dedicato alla esenzioni e riduzioni IMU.

Leggi Articolo dedicato al pagamento della Prima rata IMU Giugno 2014 dove trovate le categorie di esenzione e quelle che godono di semplici riduzioni.

Novità 2014

Per il 2014 vale sempre l'esenzione per l'abitazione principale per le categorie catastali dalla A2 alla A7 mentre resta dovuta per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9. Sono esenti invece i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
Alcune variazioni invece interviengono variazioni nel valore assunto dal moltiplicatore per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e vale 75 invece di 110.

Novità 2013

Comunicato stampa del Governo dopo il consiglio dei Ministri del 27 Novembre 2013: Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l'esenzione totale dal pagamento della seconda rata. Il Decreto IMU 102 dell'Ottobre 2013 conferma i casi di esenzione IMU per la prima rata 2013 sulle abitazioni principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico): gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità degli Iacp; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci; i terreni agricoli; i fabbricati rurali

Sono esenti dalla seconda rata dell'Imu per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta, a decorrere dall'1 gennaio 2014, i "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale status e sempre che gli stessi non siano locati, nonchè limitatamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, spetta la detrazione d'imposta nella stessa misura prevista per l'abitazione principale, ed inoltre sono equiparati all'abitazione principale, dall'1 luglio 2013, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati come abitazione principale, nonché, dal 2014, gli alloggi sociali

Inoltre sono esenti dall'Imu, a decorrere dal 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Per le forze armate il riconoscimento come abitazione principale dell'unica casa posseduta così come anche per le Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica. L'immobile, però, non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e non dev'essere concesso in locazione.

I Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'Imu 2013, potranno equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale. I comuni inoltre potranno entro il prossimo 30 novembre deliberare le unuove aliquote di imposta IMU che andranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente entro il 9 dicembre; in caso contrario, varranno le regole adottate per l'anno scorso.

La Base Imponibile dell'IMU: cu cosa paghiamo l'IMU

La base imponibile parte sempre dalla rendita catastale che potrete prendere da una visura catastale al costi di pochi euro richiedendola anche on line a cui si applica una rivalutazione "fissa" del 5% come avviene per l'ICI. A questo importo si applica un moltiplicatore che avrà a seconda della categoria catastale come meglio indicato nell'articolo dedicato al Calcolo IMU (in genere 160 per le abitazioni ma scende per le altre categorie catastali). Questo valore risultante è la base imponibile a cui applicare le aliquote IMU e le eventuali detrazioni di imposta.

Se il fabbricato è inabilitabile o inagibile invece è stata prevista una riduzione della base imponibile pari al 50% a patto della preventiva presentazione di un'istanza di riduzione dell'IMU da presentare all'agenzia delle entrate di compentenza. A tal proposito ho scritto un articolo sulla definizione del fabbricato inagibile o inabitabile che può aiutarvi ad identificare quando avrete o potrete accedere alla riduzione della base imponibile per l'IMU e non solo.

Le Aliquote IMU

Potete consultare l'articolo dedicato propio alla aliquote IMU: Le aliquote IMU infatti sono sull'abitazione principale dello 0,40% con possibilità di incremento dello 0,6% e di riduzione dello 0,2% mentre per le unità locali diverse dalla principale sale allo 0,76% con la possibilità di aumentarle dell'1,06% e di ridurle dello 0,46%. Sarà possibile anche ridurre ulteriormente l'IMU fino allo 0,40% per gli immobili delle società soggette a Ires per le unità locali locate e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.

I moltiplicatori dell'IMU per il valore della rendita catastale

In settimana sarà pronto il modello di calcolo dell'IMU per il pagamento ma per ora vi do il valore dei moltiplicatori da applicare a seconda della categoria catastale dell'Immobile che andrete ad applicare al valore catastale rivalutato del 5% come avviene per l'ICI. Ricapitolando prendo la rendita catastale la moltiplico per il 105% (ossia la rivaluto del 5%) poi la rimoltiplico per 160% se trattasi di un'abitazione (categoria A tranne A-10 che sono uffici), 140 se sono immobili ad uso pubblico, 80 se sono uffici accatastati come A10, 60 se sono capannoni industriali od opifici categoria catastale D, 55 se sono esercizi commerciali, negozi o simili.

Nel seguito una utilissima tabella per il calcolo a seconda delle categoria con un raffronto anche tra 2012 e 2014:

D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*)

Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota

Stato (+Comune)

Terreni agricoli

Terreni agricoli

RD*1,25* 135/100*aliquota

Comune

Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013

Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota

Comune

Il calcolo può essere effettuato anche con una relazione semplificata proposta dal lettore Luigi che ringrazio che deriva da quella esplicita eseguita seguendo le istruzioni emanate con l'introduzione dell'allora ICI e oggi IMU.
1° passo: rivalutare la Rendita catastale(RC) del 5% cioè moltiplicare per 1,05
2° passo: rivalutare il valore ottenuto per il proprio moltiplicatore (esempio 160 per le abitazioni) cioè moltiplicare
3° passo : Si calcola il Valore Catastale(VC) imponibile ai fini IMU, moltiplicando x 100 la Rendita catastale rivalutata complessivamente prima del 5% e poi del 60%; il che significa effettuare: RCx1.05×1.60×100= VC
4° passo: IMU= (VC x4/1000) - Detrazioni

IMU= (RC x 1,05 x 1,60 x100 x4 :1000)- Detrazioni
ma 1,05 x 1,60= 1,68 e 100: 100= 0,1 0ssia 1/10
per cui molto semplicemente si fà IMU= [(RC :10)x 1,68×4]- detrazioni
Esempio RC = 500 euro IMU= (50x 1,68×4)- Detrazioni = 336- 200= 136 euro
per la prima casa e se non ci sono figli
Per le altre case la formula è la stessa cambia solo ll'aliuota che dal 4 passa al 7,6 per mille
Esempio RC= 500 euro(altre case) IMU= 50x 1,68x 7,6= 638,40 euro
(ringrazio il lettore Luigi per l'esemplificazione chiara)

Il valore con entrambi i metodi, foglio di calcolo dell'IMU e formula qui sopra, deve essere uguale ovviamente...io ho fatto una prova con una rendita tipo di 1.000 euro e mi tornava. Vi segnalo inoltre il sito dove a mio avviso c'è il calcolatore della TASI fatto meglio e che si trova qui.

Scadenza IMU

Questa tassa dovrebbe seguire lo stesso versamento che abbiamo per l'ICI con un acconto al 15 giugno 2012 ed un saldo il 16 dicembre 2012 (come anche per le annualità successive 2013 e 2014). Potrebbero variare le scadenze e l'imposta dovuta in quanto con l'emendamento presentato si permetterebbe la rateizzazione dell'IMU in rate di pari importo da versare entro la scadenza del 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre da calcolarsi con aliquota base. Inoltre sarebbe previsto dal medesimo emendamento lo sgravio per le popolazioni dell'Aquila colpite dal sisma. Con l'entrata in vigore della Legge 44 del 2012 detto decreto semplificazioni la disciplina dell'IMU è stata parzialmente modificata.

Il pagamento a rate dell'IMU in tre rate

Il versamento dell'IMU relativo però alla sola abitazione principale (e anche le sue pertinenze) può essere rateizzato fino a tre rate da corrispondere entro le scadenze del 16 giugno, 16 luglio e 16 settembre. Ovviamente dividendo la prima rata in 3 parti uguali. Sul fronte del versamento dell'IMU sarà possibile non solo procedere con un unico versamento da effettuarsi. Il pagamento potrà essere effettuato anche in due rate secondo lo schema classico giugno dicembre al pari di quanto avveniva per l'ICI, 50% e 50%, eccetto il caso dei fabbricati rurali che prevedono il versamento del 30% in acconto e della restante parte a dicembre.

Versamento mediante bollettino postale

Per chi fosse interessato dal primo dicembre sarà possibile inoltre procedere con il pagamnto mediante bollettino postale anche se ormai l'home banking è decisamente più comodo (alcuni istituti di credito danno la possibilità anche di compilare il bollettino postale ma solo se convenzionati).

La differenziazione tra codici tributo stato e comune

La differenziazione inoltre tra stato e comune non va fatta per l'abitazione principale ma solo per i terreni agricoli o incolti (3914 3915), per le aree fabbricabili (3916 3917) e per gli altri fabbricati (3918 3919) che non sono abitazioni principali. Controllate sempre con le delibere del vostro comune.

Come si versa l'IMU

Rispetto alle modalità di versamento l'IMU si verserà con il modello F24 e con dei i Codici tributo IMU che ad oggi non sono ancora disponibili ma che potrete trovare in questo articolo appena disponibili. Le modalità per il calcolo ed il versamento le potete anche trovare utilizzando il foglio excel per la stima del Calcolo della tassa IMU, che potete scaricarvi gratuitamente. Vi ricordo che sono cambiate le scadenze dell'IMU per il pagamento dell'acconto e del saldo permesso in tre rate ma solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Sarà possibiel infatti pagare in due o tre rate rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre in parti uguali oppure in tre rate versando il 16 giugno, il 16 settembre ed il 16 dicembre (pari ovviamente al 33% ciascuna) ma solo per l'abitaizone princiaple e le pertinenze e solo per il 2012.

La novità nella definizione dell'abitazione principale

Per abitazione principale il Decreto Monti stabilisce che deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare (diverso dal proprietario) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Con il decreto semplificazioni inoltre si dice che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Inoltre è determinante la residenzache laddovenon vi sia ancora non consente di fruire dei benefici o agevolazioni.

Le detrazioni per l'abitazione principale e quella per i figli

Dal 2012 prevista anche la possibilità di detrarre 200 euro per l'abitazione principale che di fatto dovrebbe annullare l'incremento medio del tributo per colpa dei moltiplicatori applicati alla rendita catastale aggiornata e anche una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni ma con un massimo di 400 euro. In caso di contitolarità della casa tra i coniugi inoltre va chiarito che la detrazione di 200 euro spetta 100 euro ciascuno, come anche nel caso dei figli. La detrazione per i filgi è solo subordinata all'età e non al fatto che sia a carico fiscalmente.
In caso di separazione o divorzio viene chiarito inoltre che il pagamento dell'IMU al pari dell'ICI dovrà essere effettuato dal coniuge assegnatario dell'immmobile in quanto come detto nel corso dei precedenti articoli tale imposta grava sul possessore dell'immobile al pari della vecchia ICI.

Trattamento delle pertinenze nell'IMU

Il trattamento fiscale delle pertienze prevede che l'agevolazione fiscale su di esse è limitata ad una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7.

Entro quando versare l'IMU: le scadenze diversificate

Vi ricordo che sono cambiate le scadenze dell'IMU per il pagamento dell'acconto e del saldo permesso in tre rate ma solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze.

Immobili di interesse storico ed artistico

Gli immobili di interesse storico ed artistico che precedentemente godevano della riduzione dei motiplicatore ICI nel'ambito dell'IMU tornano godere, ma solo con l'entrta in vigore del Decreto Semplificazioni della riduzione del 50% della base imponibile.

La dichiarazione IMU

Entro il 30 settembre si dovrà compilare la prima dichiarazione IMU per le vicende che interessano l'immobile (cessione, acquisto variazioni e simili) intervenute dopo il primo gennaio 2012, data di entrata in vigore e anticipo della nuova IMU agli immobili per i quali l'obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012. IN pratica si sostituisce la dichiarazione ICI con la nuova dichiarazione IMU come era prevedibile intuire. Al momento però vi avverto che ancora non sono disponibili i modelli per cui c'è tempo, anche perchè avete 90 giorni dall'evento per poterla presentare. Per l'anno 2012 la scadenza da tenere a mente è quella del 4 febbraio 2013.

Ritorna della tassa sulla prima casa: da quando

Il ritorno del prelievo sulla prima casa si avrà dal 2012 e quindi a giugno 2012 preparatevi per il pagamento dell'acconto IMU secondo le modalità dedicato al Calcolo dell'IMU. Rispetto alle modalità di calcolo dell'impost IMU potete consultare la Guida al calcolo dell'IMU: vedrete che sono previste diverse aliquote (0,76% e 0,40%) con possibilità dei comuni di variarle all'interno di alcuni intervalli e di alcune categorie di immobili (esempio fabbricato rurali), con delle soglie anche di esenzione.

Quello che stupisce è che questa tipologia di base imponibile varrà solo al livello di IMU e non ai fini delle altre imposte di registro o ipocatastali ecc facendo di fatto aumentare il lavoro per i commercialisti che dovranno confrontarsi con diverse basi di calcolo.

Consulta le novità introdotte dal Maxi Emendamento sal Decreto Salva Italia sull'imposta municipale viene prevista anche una detrazione di 50 euro per ogni figlio oltre ad altre novità che riguardano il prelievo anche sugli immobili detenuti all'estero che avrà la stessa aliquota dell'IMU seppur con diversa base imponibile a meno di equiparazione nei metodi di calcolo.

Fattispecie che già caratterizzavano l'ICI

Nella risoluzione di alcuni dei classici quesiti rispondenti alla domanda Chi oppure devo pagare l'IMU vi ricordo che potete aiutarvi con la disciplina ICI non a casa l'IMU anche detta nuova ICI. Dal prossimo anno troverete le delibere comunali sul sito del ministero delle finanze in quanto i comuni dovranno inviarle entro il 30 aprile di ciascun anno.

Vi segnalo inoltre l'articolo dedicato alle domande e chiarimenti sull'IMU che analizza alcune fattispcie particolari se non le avete trovate in questo articolo.
Vi segnalo poi questa tabella con chi paga l'IMU e la Tasi entro il 16 giugno molto sintetica e chiara: Tabella IMU TASI CHI PAGA

Riferimenti Normativi:
Articolo 13 del Decreto Salva Italia e Decreto sul Federalismo Municipale.

Foglio per la stima del Calcolo-IMU
Codici Tributo IMU
Domande e Risposte sull'IMU:Pagamento IMU in ritardo

-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete
scrivere a info @ tasse-fisco.com

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