Come si effettua il calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni mobili o immobili strumentali all'esercizio dell'attività del lavoratore autonomo sia esso professionista o semplicemente esercente arte o professione, cercando di dare qualche chiarimento spiegazioni o risposte alle vostre domande.
Essere soggetto a tassazione delle plusvalenze dovranno essere realizzate mediante cessione a titolo oneroso ossia dietro la corresponsione e il pagamento di un prezzo o anche mediante risarcimento anche in forma assicurativa a fronte di un sinistro che contempli la perdita o il danneggiamento di beni strumentali.
Anche nel caso in cui un bene precedentemente destinato all'esercizio dell'attività professionale sia poi adibito squisitamente al consumo personale proprio poco di qualcun altro si avrà una sorta alienazione o che autoconsumo in questo caso si dovrà applicare una tassazione con degli altri oggi che sarà tassata nell'anno di competenza
Cosa significa beni di natura strumentale
È importante che per la verifica dell'impatto fiscale derivante dalla plusvalenza si faccia riferimento alla natura strumentale almeno del bene sia esso mobile o immobile in quanto come avevi avuto modo di leggere anche negli articoli dedicati alla deducibilità dei componenti negativi di reddito per le tasse o imposte di lavoratori autonomi, Esistono beni che hanno una deducibilità limitata per via dell'uso promiscuo, Tra consumo personale e impiego nell'attività lavorativa, che riverberano questa loro natura anche sul calcolo della plusvalenza tassabile.
Beni immobili
A titolo di esempio per gli immobili si dovrà fare riferimento all'effettivo utilizzo che se ne fa in quanto molti lavoratori autonomi privi della capacità reddituale di poter acquistare o prendere in locazione immobile decidono di lavorare nella propria abitazione adibendola pertanto ad uso promiscuo. In questo caso si parla di immobili strumentali per destinazione al contrario di chi avendone le capacità ha acquistato uno studio professionale. Nella fattispecie immobilizzazioni poi è necessario fare una distinzione in quanto È solamente le plusvalenze derivanti da immobili acquistati come persona fisica lavoratore autonomo prima del 1 gennaio 2007 e successivamente venduti potranno essere soggetti a tassazione della plusvalenza mentre quelli acquistati successivamente no.
Seppur la casa utilizzata promiscuamente anche per l'attività professionale non aver carattere della strumentalità ai fini del calcolo della plusvalenza è anche vero che non potendo quindi per esempio dedurre le quote di ammortamento tuttavia i costi per la gestione sembrerebbero essere deducibili se sostenuti per l'esercizio dell'attività anche se sarà necessario applicare una decurtazione del 50% per via delle carattere promiscuo dell'utilizzo.
Beni mobili
Per i beni mobili per eventuale cessione non genera plusvalenza laddove questi non siano stati acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 che rappresenta la data di entrata in vigore del decreto Bersani 223 del 2006 ( Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) per cui laddove vendiate un bene immobile acquistato in data antecedente e ne ricavaste in teoria una plusvalenza cosa diverse molto difficile, l'eventuale plusvalenza non sarebbe soggetta a tassazione e quindi non avrebbe rilevanza reddituale nella vostra dichiarazione dei redditi ho anche modello unico.
Calcolo della plusvalenza
Il calcolo della plusvalenza si effettua confrontando il prezzo, Corrispettivo o liquidazione di sinistro o indennità e il costo non ancora ammortizzato del bene strumentale. Niente di particolarmente complicato sembrerebbe se consideriamo solo il calcolo anche se come stiamo vendendo nel calcolo del valore del bene in assenza di un costo di acquisto ci potrebbe essere il problema di calcolare un valore normale che possiamo in modo molto sintetico associare al valore di mercato del bene.
A tal proposito vi ricordo che quel simpaticone del legislatore non si fida di un prezzo di vendita troppo basso per cui per esempio come avviene e nelle compravendite immobiliari si affida all' osservatorio immobiliare italiano OMI che in base ad una ricerca di una zona o anche di una via ti consente di vedere quali sono i prezzi i mercato di una zona in base a compravendite similari avvenute nella stessa zona. Per cui se vendete ad un prezzo troppo basso vi accerta e vi riprende a tassazione la differenza tra quanto da voi dichiarato e quanto secondo loro doveva essere il prezzo di vendita perché ritiene vi sia stato del nero.
Con le auto per esempio non è così e vi segnalo a tal proposito l'articolo dedicato alla tassazione delle auto per i lavoratori autonomi o forse meglio quello dedicato alla tassazione della vendita dell'auto usata.
Fattispecie particolari: collezioni, opere d'arte o di antiquariato
Anche se non credo che siano tanto più fattispecie molto in uso ma annina anni fa non era raro che arrivassero domande circa l'applicazione di una tassazione sulle opere d'arte tanto da voler introdurre nell' articolo 54 comma 1 del Tuir una previsione di esclusione delle plusvalenze appunto derivanti dalla cessione delle opere d'arte O collezioni o antiquariato. In questo caso la determinazione della plusvalenza avrà da una parte il corrispettivo e dall'altra il valore normale del bene ossia quello definibili come valore È normale che si stabilire ebbe fra parti consapevoli e indipendenti all'interno di un mercato.
Riscatto dei beni mobili e immobili acquistati in leasing
Nel caso di vendita di un bene acquistato precedentemente in leasing e quindi per il quale è stata effettuata l'opzione per il riscatto si avrà una plusvalenza sempre data dal corrispettivo gratuito con il nuovo acquirente il costo è stato indicato nella prima fattura che mi ha dato la società di leasing e come data rilevante si prenderà alla data di
Quando si deve passare la plusvalenza
Coerentemente con il principio di tassazione per cassa dei lavoratori autonomi la plusvalenza della passata nell'anno d'imposta in cui si percepisce il corrispettivo derivante dalla vendita così come sarà passato per esempio 1 eventuale acconto stabilito tra le parti e corrisposto.
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Tassazione vendita auto usata del libero professionista (cfr cir. n. 28/2006)