L'articolo ripercorre i criteri per l'identificazione dello stato dove tassare i redditi prodotti dalla residenza estera. Domanda: "Mio marito, che possiede la doppia cittadinanza, ha ricevuto in donazione un immobile sito in Francia. Vorrei sapere se mio marito, che risiede in Italia, in quanto proprietaria, deve dichiarare il reddito e l'abitazione nel nostro Paese. Faccio presente che tutte le tasse sono versate al Fisco francese e che l'immobile non produce alcun reddito in quanto usato esclusivamente come casa per le vacanze".
Risposta
Dal quesito emerge che il consorte in possesso della doppia cittadinanza risiede comunque in Italia e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR si considera soggetto passivo d'imposta nel nostro Paese. A tal riguardo, si osserva che in base all'articolo 6 della Convenzione tra Italia e Francia del 7 gennaio 1992, ratificata in Italia con Legge n. 20/1992 " i redditi derivanti da beni immobili ... sono imponibili nello Stato contraente in cui i detti beni sono situati " ossia, nel caso di specie, in Francia.
La citata disposizione prevede che i redditi sono "imponibili", senza aggiungere a tale espressione l'avverbio "soltanto" o "esclusivamente", che le Convenzioni internazionali utilizzano per significare che la tassazione è esclusiva. Pertanto, ricorrendo i presupposti, per gli immobili di cui trattasi sussiste la tassazione (concorrente) anche nello Stato di residenza del soggetto passivo d'imposta, secondo la disciplina nazionale (nel caso di specie, l'Italia).
Come funziona in generale la tassazione dei redditi per chi vive all'estero
Ho scritto anche un breve articolo di sintesi per spiegare come funziona la tassazione dei redditi per chi vive all'estero comprese anche le eventuali deduzioni fiscali di cui possono agevolare gli espatriati e che potete trovare qui sotto
Come funziona la tassazione dei redditi per i residenti all'esteroLa fattispecie dei redditi derivanti da immobili
In relazione a quanto sopra, si rileva che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera f) del TUIR, i redditi dei beni immobili situati all'estero costituiscono redditi diversi. Nell'ipotesi in cui l'immobile non è affittato e lo Stato estero è ubicato prevede, nella sua legislazione interna, la tassazione dell'immobile in base a criteri di tipo catastale o similari, lo stesso concorre alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero (cfr. articolo 70, comma 2 del TUIR). Nei casi di specie, al contribuente spetta il credito per le imposte pagate all'estero, secondo le regole dettate dall'articolo 165 del TUIR.
Se, tuttavia, nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione in base alla rendita catastale o criteri similari, quest'ultimo non determina reddito imponibile in Italia a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 2002).
In merito, si noti però che a partire dal periodo d'imposta 2009, il contribuente è sempre tenuto ad indicare nel Modello Unico - Modulo RW, Sezione II, anche gli immobili siti all'estero e ciò indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, in quanto è sufficiente che la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale (Circolare n. 43/E del 2009).
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