Entriamo, per così dire, nel vivo della trattazione della tassazione sugli immobili che costituisce il fil rouge del nostro Dossier dedicato alle Tasse sulla Casa. Argomento di questo approfondimento è l’IRPEF sui fabbricati e sui terreni.
Come in passato, le informazioni fornite provengono dall’Agenzia delle Entrate e dalla versione aggiornata a luglio 2013 dell’Annuario del Contribuente.
Dal 1° gennaio 2012 l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale non sono dovute sui fabbricati assoggettati all’Imposta municipale propria (IMU), ad eccezione degli immobili concessi in locazione.
I dati di tutti gli immobili posseduti, tranne quelli che non producono reddito di fabbricati (tra cui, gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa, i fabbricati rurali destinati all’agriturismo, quelli destinati all’esercizio del culto, le costruzioni strumentali alle attività agricole, eccetera), devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Unico (o quadro B del modello 730).
Il reddito da assoggettare a tassazione IRPEF sarà calcolato tenendo conto esclusivamente dei fabbricati concessi in locazione, sempre che non sia stato scelto il regime di tassazione della “cedolare secca”.
In quest’ultimo caso, infatti, i canoni di locazione sono tassati con un’imposta sostituiva e non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Se per il fabbricato locato non si è scelto il sistema della “cedolare secca”, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato:
1. il canone ridotto del 15% (a decorrere dall’anno 2013, tale riduzione è pari al 5%, come previsto dall’art. 4, comma 74, della legge n. 92/2012)
2. il canone ridotto del 25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano
3. il canone ridotto del 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico.
Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
Nel caso di opzione per la cedolare secca, nella dichiarazione dei redditi va indicato il 100% del canone.
L’IRPEF sui terreni
Il reddito dei terreni che sono (o devono essere) iscritti in catasto è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale sullo stesso deve dichiarare sia il reddito dominicale sia quello agrario. Se un’altra persona vi esercita un’attività agricola, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario del terreno, il reddito agrario a chi svolge l’attività agricola.
I redditi dei terreni soggetti a IRPEF devono essere dichiarati nel quadro RA del Modello Unico (o quadro A del modello 730), sul quale vanno indicati i redditi risultanti dai certificati catastali, rivalutati dell’80% per i redditi dominicali, del 70% per i redditi agrari.