Decreto ministeriale 11/12/2014 pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/2014.
Dal 1 gennaio 2015 il tasso di interesse legale, che per un anno e’ rimasto all`1%, scenderà allo 0,5%, tornando cosi’ al livello del 1942.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare e’ quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sara’ quindi pari all`1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall`1 gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all`accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all`anno in cui viene perfezionato l`atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28).
Sono conseguentemente adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell`imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo e delle pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.
I nuovi coefficienti (rideterminati con il DM 22 dicembre 2014) si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Fonte: AteneoWeb
