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Terre e Rocce da Scavo, ecco la modulistica dell’Emilia-Romagna

Creato il 13 novembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Terre e Rocce da Scavo, ecco la modulistica dell’Emilia-Romagna

In attuazione delle disposizioni previste dall’art. 41-bis della legge 98/2013, di conversione del c.d. Decreto del Fare, la Regione Emilia-Romagna ha preparato e pubblicato la nuova modulistica relativa alle terre e rocce da scavo.

Nello specifico, si tratta del modulo per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che consente al produttore del materiale da scavo o al proponente di dichiarare il rispetto dei quattro punti (comma 1) che permette di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’ARPA (comma 2) territorialmente competente.

Ricordiamo che la dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità delle terre e rocce da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41-bis) indispensabili per poter classificare il materiale da scavo come sottoprodotto.

Scarica la modulistica aggiornata Emilia-Romagna: Terre e Rocce da Scavo – (Attuazione delle disposizioni previste dall’art. 41-bis della legge 98/2013) – Modulo per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.


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