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Terre e rocce da scavo: meri cambiamenti cosmetici nello Sblocca Italia?

Creato il 02 dicembre 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo: le norme contenute nello Sblocca Italia costituiscono importanti cambiamenti o si tratta soltanto di modifiche cosmetiche alla disciplina? Secondo gli addetti ai lavori la risposta da ritenersi corretta è la seconda, con il Sole 24 Ore che sulle sue pagine parla di “restyling”, ovvero di operazione volta realtà a confermare e rafforzare disposizioni già vigenti che gli enti locali tendono ad interpretare restrittivamente, vanificando così le finalità reali delle norme.

La nuova disciplina inserita nella Legge 11 novembre 2014 n. 164 (appunto “Sblocca Italia”) va a toccare i temi inerenti al deposito temporaneo di terre e rocce da scavo e alla razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di questi materiali prodotti in piccoli cantieri.

La materia delle terre e rocce da scavo negli ultimi anni è stata attraversata da diversi rivolgimenti e modifiche: correttivi, abrogazioni, stravolgimenti ma anche lievi cambiamenti disciplinari. Per capirne di più, anche attraverso l’analisi del Decreto Legge 133/2014 (lo strumento normativo poi convertito in legge due settimane fa), leggi l’articolo Terre e rocce da scavo: lo Sblocca Italia punta al riordino della materia.

In materia di deposito temporaneo dei materiali da scavo la sopracitata Legge n. 164 stabilisce che futuro regolamento di riorganizzazione dovrà contenere anche una specifica disciplina in merito idonea ad integrare quella prevista dal Codice dell’Ambiente. Secondo il Sole 24 Ore questo nuovo criterio potrebbe creare non pochi fraintendimenti in futuro: il deposito temporaneo, infatti (disciplinato dall’articolo 183 del Codice dell’Ambiente) ha ad oggetto un’attività preliminare di gestione dei rifiuti, la cui applicazione presupporrebbe che le terre e rocce da scavo non vengano riutilizzate come sottoprodotti, ma debbano essere avviate a smaltimento o recupero alla stregua di rifiuti.

E i criteri di semplificazione per i piccoli cantieri? Ad una attenta analisi tali criteri sembrano interpretare il ruolo di una mera dichiarazione di principio e non quello di parametro sostanziale per definire la disciplina. Il principio di razionalizzazione e semplificazione dovrebbe valere soltanto per i piccoli cantieri (quelli fino a 6mila metri cubi), con applicazione limitata ai soli interventi di costruzione e manutenzione di reti e infrastrutture, con automatica esclusione di altri interventi di scavo (anche se di piccole dimensioni).

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