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Terre e Rocce da Scavo, se arrivano da AIA o VIA sono sottoprodotti

Creato il 04 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Terre e Rocce da Scavo, se arrivano da AIA o VIA sono sottoprodotti

Tra le numerose (quasi innumerevoli) novità contenute nel Decreto del Fare (decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013) non abbiamo ancora analizzato le novità che riguardano la disciplina delle Terre e Rocce da Scavo di cui si è invece occupato recentemente l’avv. Paolo Costantino nel post In arrivo nuove disposizioni su Terre e Rocce da Scavo e da riporto.

Mentre il DDL di conversione in legge del Decreto del Fare è in questi giorni all’esame delle Commissioni parlamentari (approderà in Aula il prossimo 15 luglio 2013), analizziamo brevemente quanto il DL 69/2013 prevede per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo, con l’accortezza di avvertire il lettori che, data la complessità del tema, non ci stupiremmo se nel breve periodo dovessero arrivare dei chiarimenti ufficiali dalle amministrazioni competenti.

Ma c’è di più. La materia delle Terre e Rocce da Scavo è stata anche disciplinata da un altro decreto legge, quello relativo all’EXPO 2015 e recentemente convertito nella legge 71/2013.

Entrambi i dispositivi normativi sono già in vigore, rispettivamente dal 22 giugno 2013 per le misure contenute nel Decreto del Fare e dal 26 giugno 2013 per quelle presenti nella legge 71/2013.

Le novità sulle Terre e Rocce da Scavo contenute nel Decreto del Fare
Le Terre e Rocce da Scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) possono essere trattate come sottoprodotto anziché come rifiuto, secondo le procedure dettate dal regolamento di cui al d.m. 161/2012.

Le novità sulle Terre e Rocce da Scavo contenute nella Legge 71/2013
I materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non è superiore ai 6.000 metri cubi di materiale, devono essere gestiti secondo le “vecchie” disposizioni stabilite dall’articolo 186 del Codice dell’Ambiente, abrogato il 6 ottobre scorso, ora reintrodotto.

Non è chiaro, invece, quale disciplina normativa debbano seguire i cantieri con volumi di scavo superiore ai 6.000 metri cubi, che non sono soggetti a VIA o ad AIA per i quali è stata chiesta dall’Associazione nazionale dei costruttori edili una nota di chiarimento urgente.

Aldilà delle modifiche, comunque importanti e delicate, stupisce per l’ennesima volta la modalità di azione del legislatore nazionale che ha inserito norme “a spot” relative alle Terre e Rocce da Scavo in diversi dispositivi normativi, rendendo oltremodo difficile e oneroso per i professionisti tecnici l’ottenimento di norme chiare da seguire e coerenti tra loro.

Il problema non è scontato, come ci ha detto recentemente il dott. Igor Villani del Comitato di Indirizzo del RemTech 2013 in una intervista concessa al sito Ingegneri.cc

Di Mauro Ferrarini


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