A quale materiale si applica il d.m. n. 161/2012? Chi deve presentare il piano di utilizzo? Entro quanto tempo si deve riutilizzare il materiale? Sono queste alcune delle domande contenute nelle FAQ pubblicate dall’Ance.
A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale n. 161/2012, l’Associazione nazionale dei costruttori edili ha predisposto un dossier nel quale sono analizzate le principali novità introdotte per la gestione delle terre e rocce da scavo.
In particolare, il documento contiene un’analisi dettagliata delle disposizioni contenute nel provvedimento ministeriale, con particolare attenzione all’applicazione della normativa, le sanzioni, i diversi tipi di materiale e il piano di utilizzo.
Presente anche una sezione dedicata alle “domande & risposte” nella quale sono racchiusi alcuni dei più frequenti quesiti posti in questi primi mesi di applicazione della nuova normativa:
- A quale tipologia di materiale si applica il dm 161/2012? Il regolamento si applica anche per i procedimenti avviati con la precedente disciplina?
- Che cosa si intende per “sito di deposito intermedio”?
- Entro quanto tempo devo riutilizzare il materiale?
- Chi è che deve presentare il piano di utilizzo?
- Decorsi 90 giorni dalla presentazione del Piano di utilizzo si forma il silenzio assenso?
- Il DM 161/2012 si applica anche ai materiali da scavo che si riutilizzano in sito?
- Quali sono gli adempimenti nel caso di trasporto di materiali da scavo dal sito di produzione al sito di deposito intermedio?
- Il DM 161/2012 si applica anche nel caso in cui si producono piccoli quantitativi di materiali da scavo?
- Chi deve presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo?
-Nel caso in cui “l’utilizzatore finale” è soggetto diverso dall’”esecutore” chi deve fare la DAU?
-Che cosa si intende per normale pratica industriale?
- Quando è necessario richiedere il parere dell’ARPA?
Ricordiamo che il dm, in vigore dal 6 ottobre 2012, delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce prevedendo il piano di utilizzo da presentare all’autorità competente; l’approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo, con la possibilità di aggiornamento in corso d’opera; il trasporto dei materiali e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Il 161/2012 si applica ogni qualvolta si desidera gestire le terre e rocce derivanti da scavi e i residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei come sottoprodotti. Se non è possibile i materiali saranno trattati nell’ordine in base al principio “end of waste” (che il Ministero dell’ambiente deve definire) ovvero come rifiuti.
Il dm si applica ai materiali di scavo derivanti da lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione relativi a scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento opere in terra, materiali litoidi e simili provenienti da escavazioni effettuate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali. Inoltre, si ai residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei anche non correlati alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (leggi anche “Le nuove regole nei cantieri per le terre e rocce da scavo“).