Il decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015, frutto diretto di un lungo processo di elaborazione da parte del Ministero, punta senza ombra di dubbio a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi mediante l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ma tale nuovo provvedimento riesce davvero, in ultima istanza, a raggiungere tale obiettivo di razionalizzazione? Difficile dare una risposta definitiva quando il testo ha un paio di mesi di vita (è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale poco dopo Ferragosto) e non è ancora entrato in vigore a tutti gli effetti (l’applicazione scatta il 18 novembre prossimo). Tuttavia alcune sensazioni sono già emerse evidenti nelle scorse settimane.
Il testo affiorato ufficialmente lo scorso agosto si conferma nella versione “compatta”, ovverosia con applicazione a solo 34 attività rispetto alle 80 previste dal d.P.R. 151 del 2011: una riduzione contro la quale i professionisti tecnici avevano manifestato tutta la loro contrarietà. Era stato proprio il presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri e presidente dell’associazione delle professioni tecniche, Armando Zambrano, a fare pressioni (mediante una lettera inviata al corpo dei vigili del fuoco) affinché non venisse smarrita la portata innovativa delle norme. Inizialmente, infatti, la nuova normativa antincendio, presentata in via embrionale nel maggio 2014, ambiva a diventare un testo unico che avrebbe dovuto racchiudere un piano di riordino e di semplificazione, e introdurre un nuovo approccio, di tipo prestazionale, che lasciasse libero il progettista di muoversi, entro dei limiti stabiliti per trovare, tra più alternative, la soluzione più adatta al singolo caso. Una rivoluzione annunciata, ma subito attenuatasi a metà strada: questa la critica emessa in maniera molto nitida dalla categoria degli ingegneri.
Per maggiori informazioni sul contenuto del decreto leggi l’articolo Prevenzione incendi: in G.U. la razionalizzazione delle Norme tecniche.
Il testo definitivo ha infatti perso buona parte delle norme verticali previste nella versione iniziale, tramite lo sfoltimento delle regole tecniche per edifici di civile abitazione, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, uffici, attività commerciali, locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, impianti sportivi. Nel decreto pubblicato in Gazzetta nello scorso agosto viene stralciata anche la regola tecnica verticale studiata per introdurre una progettazione più flessibile per gli edifici scolastici. Sfuma, di fatto, l’opportunità di diffondere a larga scala un approccio progettuale prestazionale.
Secondo una buona parte degli addetti ai lavori il testo definitivo rappresenta una occasione parzialmente persa: laddove si auspicava una drastica contrazione della normativa di settore si concretizza invece il tramonto dell’idea (tante volte annunciata) di costruire un testo unico in materia antincendio in sostituzione delle norme esistenti.
Per approfondire in maniera specifica il tema vai all’articolo Da Ediltecnico l’ebook sulla nuova prevenzione incendi.
Prevenzione incendi - Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015
A. M. Lommano , 2015, Maggioli Editore
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