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TFR - Trattamento di Fine Rapporto

Creato il 31 agosto 2013 da Giampierx

Disciplina del TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla Legge 297 del 1982.
Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.
La Legge 297/82 ha disciplinato in maniera innovativa le modalità ed i criteri di calcolo per la determinazione dell’indennità dovuta dal datore di lavoro.-
La Legge, peraltro, prevede esclusivamente l’obbligo, per le aziende, di registrazione contabile delle quote di tfr che maturano annualmente e di erogazione delle somme al termine del rapporto di lavoro.
Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all’entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all’ex dipendente più lo 0,50% corrisposto all’Inps).
Tale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.-
Gli elementi che concorrono alla formazione del TFR sono numerosi e vanno dallo stipendio base alle indennità di funzione comprendendo, in via generale, tutti i compensi a carattere continuativo.
Il TFR è una indennità riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Anticipazione del TFR

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.-
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4%  del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
  • acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Fondo di garanzia

È istituito per l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto; di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione  della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda di pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori (fino a 3 mensilità ) , previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
I pagamenti sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.-  

Trattenute fiscali

Il D. Lgs. 47/2000 ha modificato, per gli Accantonamenti effettuati a partire dal 1° Gennaio 2001, la tassazione sul TFR; attualmente, la situazione è la seguente:
quote + rendimenti ante 1.1.2001 tassaz. Sep.
quote post 1.1.2001……………….tassaz. Sep.
rendimenti post 1.1.2001..11% per periodo d’imposta.

Come si calcola la tassazione separata

1) La base imponibile
tfrc = (tfr1-309,87 x n1) + (tfr2 - riv01)
tfrc = tfr complessivo
tfr1 = tfr maturato al 31-12-2000
tfr2 = tfr maturato all'1.1.2001
n1 = numero di anni di accantonamento
riv01 = rendimento finanziario post 2001
2) L'aliquota da applicare
Si divide il tfrc per n1 e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo così il RAR (Reddito Annuale di Riferimento).
Si calcola l'aliquota Irpef media sul RAR.
3) La riliquidazione
L'imposta viene riliquidata dagli uffici finanziari in base all'aliquota media di tassazione relativa ai 5 anni precedenti a quello di maturazione del diritto alla percezione del TFR.
  

Trattenute fiscali su anticipazione del TFR

Per le anticipazioni del trattamento di fine rapporto si applicano le  stesse norme di tassazione sopra esposte, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, come da circolare del ministero delle finanze n. 29/E del 20/03/2001.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

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