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Tirocinio professioni legali

Creato il 24 settembre 2012 da Mir Gorizia @Ettore_Ribaudo
Circolare 4 luglio 2012 – Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioniregolamentate. Interpretazione dell’art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertitocon modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27Dipartimento per gli Affari di GiustiziaDirezione generale della giustizia civileOggetto: Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate. Interpretazionedell’art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27,stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate nonpuò essere superiore a diciotto mesi”.Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere inmerito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato iltirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte aregolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo,tenuto conto della peculiarità della fattispecie.Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttaviaconsiderare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimentodella pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapportogiuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’attoo dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto osull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la suaportata a quegli effetti.Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casidi tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare findall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il piùgenerale disegno di liberalizzazioni delle professioni.Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palesedisparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nelsenso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionaleimmediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principiocostituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata deltirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordineall’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresentaun mero requisito di ammissione.Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce dellacircostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, inpresenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e ilMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per ilconseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tantosignifica che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della praticaprofessionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma ditirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirociniprevisti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili ledisposizioni con essa incompatibili.Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sitoistituzionale del Ministero.

Roma, 4 luglio 2012
IL CAPO DIPARTIMENTO
Eugenio Selvaggi
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

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