La banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio,il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Cassazione Civile, Sez. III, 04 Ottobre 2011, n. 20292
Teramo, 20 Ottobre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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