Se nella pronunzia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancano l’esatta determinazione dell’oggetto del credito e l’ammontare della somma di denaro dovuta, può essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’opposizione all’esecuzione.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2012, n. 11067
Teramo, 12 Marzo 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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