Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [12]

Creato il 14 novembre 2010 da Tnepd
INDUSTRIA
129) L'articolo 157 è così modificato: a) alla fine del paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»; b) al paragrafo 3, primo comma, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della seconda frase: «..., ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
130) La denominazione del titolo XVII è sostituita da: «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE». 131) L'articolo 158 è così modificato: a) al primo comma, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione economica, sociale e territoriale»; b) al secondo comma, i termini «o insulari, comprese le zone rurali» sono soppressi; c) è aggiunto il nuovo comma seguente: «Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.». 132) All'articolo 159, secondo comma, i termini «economica e sociale» sono sostituiti da «economica, sociale e territoriale». 133) L'articolo 161 è così modificato: a) all'inizio del primo comma, prima frase, i termini «Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo ...» sono sostituiti da «Fatto salvo l'articolo 162, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...» e il verbo che segue è messo al plurale. Alla seconda frase, i termini «Il Consiglio definisce inoltre ...» sono sostituiti da «Sono inoltre definite»; b) al secondo comma, i termini «dal Consiglio» sono soppressi; c) il terzo comma è soppresso. 134) All'articolo 162, primo comma, i termini «Le decisioni d'applicazione» sono sostituiti da «I regolamenti di applicazione» e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
135) Nella denominazione del titolo XVIII sono aggiunti i termini «E SPAZIO». 136) L'articolo 163 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.»; b) al paragrafo 2, la parte di frase «... mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, ...» è sostituita da «... , mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, ...». 137) All'articolo 165, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.». 138) L'articolo 166 è modificato come segue: a) al paragrafo 4 i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione» sono sostituiti da «Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale». b) è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente: «5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.». 139) All'articolo 167, i termini «il Consiglio» sono sostituiti da «l'Unione». 140) All'articolo 168, secondo comma, i termini «Il Consiglio» sono sostituiti da «L'Unione». 141) All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.
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