Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [24]

Creato il 25 novembre 2010 da Tnepd

BANCA CENTRALE EUROPEA
227) Sono inseriti la sezione 4 bis e l'articolo 245 bis seguenti: «SEZIONE 4 bis: LA BANCA CENTRALE EUROPEA Articolo 245 bis 1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione. 2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. 3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza. 4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 105 a 111bis, dell'articolo 115 C e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario. 5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.». 228) È inserito l'articolo 245 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 112 con le modifiche seguenti: a) al paragrafo 1, i termini «degli Stati membri la cui moneta è l'euro» sono inseriti alla fine dopo «... banche centrali nazionali»; b) al paragrafo 2, la suddivisione a) e b) è soppressa; l'attuale lettera a) diventa il primo comma e i tre commi dell'attuale lettera b) diventano, rispettivamente il secondo, terzo e quarto comma del paragrafo; al secondo comma, i termini «nominati … di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo,» sono sostituiti da «nominati … dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,». 229) È inserito l'articolo 245 quater, che riprende la formulazione dell'articolo 113.
CORTE DEI CONTI
230) All'articolo 246, i termini «dell'Unione» sono inseriti alla fine ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente: «Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.». 231) L'articolo 247 è così modificato: a) il paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 4 sono soppressi. I paragrafi da 2 a 9 diventano, rispettivamente, da 1 a 8; b) al paragrafo 2, che diventa 1, il termine «paesi» è sostituito da «Stati»; c) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 3, il termine «essi» è sostituito da «i membri della Corte dei conti». 232) All'articolo 248, il termine «organismo» è sostituito da «organo o organismo», al singolare o al plurale secondo i casi.
Vai al prossimo articolo    Trattato di Lisbona – Home Page

Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :