Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [8]

Creato il 09 novembre 2010 da Tnepd
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
85) È inserito, come ultimo articolo del titolo VII, l'articolo 97 ter, che riprende il testo dell'articolo 4 con le modifiche seguenti:a) al paragrafo 1, i termini «e secondo il ritmo» sono soppressi e il verbo è adattato di conseguenza;b) al paragrafo 2, la parte di frase «Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, ...» è sostituita da «Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, ...».86) L'articolo 99 è così modificato:a) al paragrafo 4, la prima frase del primo comma è sostituita dalle due frasi seguenti:«Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.»;b) il secondo comma del paragrafo 4 diventa paragrafo 5 e l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 6;c) al paragrafo 4 sono inseriti i due nuovi commi seguenti:«Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;d) al paragrafo 5, che diventa 6, la parte di frase «Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità ...» è sostituita dalla parte di frase seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità ...» e i termini «du présent article» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana].
DIFFICOLTÀ NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI DETERMINATI PRODOTTI (ENERGIA)
87) All'articolo 100, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.».
ALTRE DISPOSIZIONI — POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
88) All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.89) All'articolo 103, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 101 e 102 e dal presente articolo.».
PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
90) L'articolo 104 è così modificato:a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:«5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.»;b) al paragrafo 6, il termine «raccomandazione» è sostituito dal termine «proposta»;c) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita da «Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.»;d) al paragrafo 11, primo comma, nella frase introduttiva, i termini «di intensificare» sono sostituiti da «di rafforzare»;e) al paragrafo 12, all'inizio della prima frase, i termini «le decisioni» sono sostituiti da «le decisioni o raccomandazioni»;f) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:«13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;g) al paragrafo 14, terzo comma, i termini «, anteriormente al 1°  gennaio 1994,» sono soppressi.
POLITICA MONETARIA
91) L'articolo 105 è così modificato:a) al paragrafo 1, prima frase, il termine «SEBC» è sostituito da «Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”,»;b) al paragrafo 2, secondo trattino, il rinvio all'articolo 111 è sostituito dal rinvio all'articolo 188 O ;c) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:«6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.».92) L'articolo 106 è così modificato:a) al paragrafo 1, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «... banconote ...»;b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «... monete metalliche ...»; all'inizio della seconda frase, i termini «Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, ...» sono sostituiti da: «Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, ...».93) L'articolo 107 è così modificato:a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi e i paragrafi 3, 4, 5 e 6 diventano, rispettivamente, i paragrafi 1, 2, 3 e 4;b) al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti dalla parte di frase seguente: «statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso denominato “statuto del SEBC e della BCE” ...»;c) il testo del paragrafo 5 che diventa paragrafo 3 è sostituito dal seguente:«3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.».94) All'articolo 109, la parte di frase «..., al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» è soppressa.95) All'articolo 110, i primi quattro commi del paragrafo 2 sono soppressi.
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