Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria (direttiva europea 2011/83/Ue, modificando il Codice del consumo in vigore ) sulle nuove tutele per i consumatori in caso di acquisti a distanza. Viene così modificato il nostro Codice del Consumo (Dlgs 206/2005). Partono così ulteriori obblighi di garanzia e informazioni per gli acquirenti su internet e in caso di televendite. Spicca, su tutti, la riforma sull’esercizio del diritto di recesso che, da oggi, sarà più facile e il divieto di applicare delle maggiorazioni sui costi se il cliente presceglie determinate modalità di pagamento.
L’avv. Eugenio Gargiulo spiega di cosa si tratta .
Cambia il termine entro cui recedere da un contratto, senza dover fornire motivazioni e spiegazioni al venditore (in pratica: alla sola apertura del pacco, se siete insoddisfatti, lo potete rispedire al mittente). Ciò ovviamente vale solo per gli acquisti effettuati a distanza (per esempio al telefono o via internet) e per quelli fuori dei locali commerciali (per esempio nelle vendite “porta a porta” con il classico rappresentante).
Da oggi il consumatore avrà a disposizione 14 giorni invece degli attuali dieci.
Il termine si calcola dalla data di conclusione del contratto se questo riguarda i servizi o le forniture di gas, acqua, elettricità (a meno che siano venduti in quantità determinata) oppure dalla data in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
Per favorire l’esercizio del diritto di recesso è stato messo a punto anche un modulo standard che potrà essere utilizzato in alternativa a una dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto.
L’oggetto acquistato potrà essere restituito anche in parte deteriorato e il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore , risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”.
La nuova normativa vieta al venditore di applicare maggiorazioni sulle tariffe se il consumatore sceglie di pagare con carta di credito, bancomat o altro piuttosto che in contanti.
Ciò perché, nel nostro Paese, il consumatore che paga in contanti è avvantaggiato e viene penalizzato chi usa strumenti di pagamento elettronici.
Il decreto legislativo indica una lista dettagliata di informazioni che il venditore dovrà fornire all’acquirente sempre per le transazioni a distanza. Sarà il venditore stesso a dover dimostrare di aver adempiuto a tale onere.
Foggia, 10 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo.