Entra in vigore il 3 agosto prossimo la legge n.112 del 12 luglio 2011 ed istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2011.
Il disegno di legge era stato approvato dal Senato in via definitiva il 22 giugno 2011 mentre aveva ottenuto il via libera dalla Camera il 16 marzo 2011. Il testo era già stato presentato in Assemblea nel settembre del 2009 e poi rinviato alle commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali, che hanno concluso il loro lavoro il 9 marzo scorso.
Secondo Giovanni D’Agata, nascecosì un nuovo strumento per tutela dei più piccoli, che avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme per i diritti di bambini e adolescenti. Le priorità salute e istruzione, lotta a oltranza alla pedofilia. Sarà un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d’intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Potrà anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Ogni anno, entro il 30 aprile, dovrà inoltre riferire alle Camere attraverso una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
L’Autorità garante promuoverà, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.
Chiunque potrà rivolgersi all’Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, o ad altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni e di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Il Garante, esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. Inoltre il Garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori e alla procura della Repubblica competente eventuali abusi. La legge istitutiva, inoltre, prevede la nascita della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’autorità centrale e composta dai garanti regionali.
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