- l’Agenzia delle entrate, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi”;
- il Ministero dello sviluppo economico “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari”.
La disposizione normativa ha introdotto una sanzione che, come precisato dal richiamato decreto del 16 settembre 2009, consegue “alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201”. L’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha soppresso nel comma 14 dell’articolo
83-bis del citato decreto n. 112 del 2008 il riferimento al comma 6, in forza del quale le sanzioni previste dallo stesso comma 14 sarebbero state applicate anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo dell’indicazione del costo del gasolio nella fattura emessa dal vettore. Detta disposizione ha, inoltre, aggiunto al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, il seguente
periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”. Conseguentemente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 maggio 2011, ai fini dell’attuazione del comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge, e del connesso decreto ministeriale 16 settembre 2009, sono state regolate le modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, prevista dal comma 14 dello stesso articolo 83-bis, stabilendo, in particolare, la pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle entrate di un elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari di detta sanzione, disciplinata dal citato
articolo 83-bis. Con lo stesso provvedimento del 12 maggio 2011 è stata regolata anche la decorrenza dell’esclusione dai benefici fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate.
Circolare n.31E del 06.07.2011
Teramo, 09 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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