Mi faccio troppi problemi ormai ho sviscerato molto dell’agricoltura sociale e forse sta andando verso troppo alla “moda”. Anche i nuovi deputati hanno riproposto la realizzazione di una linea guida per dare un valore oggettivo e una prassi condivisa alle varie realtà locali e le susseguenti leggi regionali in materia. Vedo che ci sono 2 deputati PD marchigiani, (u…lupu, di Offida, cioè Luciano Agostini già nel passato Assessore Reg.le Agricoltura e il falconarese Lodolini nuovo entrato ed ora in giro per dare una mano ai suoi (?) nelle amministrative).
Rip0rto l’ultimo articolo tanto ciò che cambia nei vari partiti e solo chi , a parole, mette soldi nel capitolo (termine abaziale!!)
ART. 8. (Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura sociale).
1. A decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura sociale, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è finalizzato alla sperimentazione e al sostegno, sulla base dei criteri definiti dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio, di progetti nel settore dell’agricoltura sociale, promossi dagli operatori del settore. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013- 2015, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al comma 1.