A poco più di 10 giorni dalla scadenza della prima rata della TASI 2014 nei Comuni che hanno deliberato le aliquote entro la data del 23 maggio scorso, il Dipartimento delle finanze pubblica (finalmente) le FAQ di chiarimento sulle modalità di calcolo e di pagamento del tributo sui servizi indivisibili e sull’IMU.
Intanto, è stato inserito un emendamento nel testo del DL 66/2014, (il decreto degli “80 euro in busta paga”, che è in fase di conversione in legge) che conferma lo slittamento al 16 ottobre per il pagamento della TASI nei Comuni che, invece, non hanno approvato le delibere.
Le FAQ su IMU e TASI sono state elaborate a partire dalle domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi.
Per il versamento della prima rata della TASI, le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i Comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014.
Tra le altre cose, viene anche confermato che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, come abbiamo già indicato nel nostro tutorial per calcolare il tributo.
Altro chiarimento importante è come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Per consultare tutte le FAQ TASI/IMU realizzate dall’amministrazione finanziaria è possibile scaricare il PDF diffuso in queste ore.