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Urbanistica Calabria, modifiche e integrazioni della legge regionale

Creato il 30 agosto 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Nuova legge urbanistica in Calabria

È stato approvato dal Consiglio regionale della Calabria il provvedimento di modifica e integrazione della legge urbanistica regionale n. 19/2002 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”. Le modifiche principali riguardano le misure urbanistiche di salvaguardia per i Comuni che non hanno ancora approvato il Piano strutturale comunale (Psc). Non esistono più le ”zone bianche” (zone aree in cui erano sospesi gli strumenti urbanistici) e alle zone ZTO (Zone territoriali omogenee) C non lottizzate viene estesa la destinazione agricola: rimangono vigenti le zone A, B, C lottizzate, D ed F.
Inoltre, rimangono invariate le previsioni nei territori per i quali erano stati approvati i piani attuativi, compresi i Piani spiaggia e le aree destinate a interventi di edilizia sociale.

All’interno della nuova legge urbanistica della Calabria viene definita meglio la procedura in merito alla Valutazione ambientale strategica (VAS) e disciplinato il processo di validazione e verifica dei Psc da parte di Province e Regione. Si dà ampio spazio ai processi di concertazione, partecipazione e trasparenza nell’iter di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici, che dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali degli Enti Locali interessati fin dalla fase dell’adozione.
Predisposte, infine, nuove regole per gli interventi edilizi riguardanti edifici di pregio storico o architettonico.

Soddisfatto Piero Aiello, assessore all’Urbanistica della Regione Calabria: “L’esigenza di adeguare ed integrare la legge urbanistica regionale, sia per l’aspetto legato alle scadenze di importanti provvedimenti, sia per armonizzare il quadro normativo di riferimento, nasce già da tempo, alla luce anche di provvedimenti Comunitari e Nazionali entrati in vigore, con particolare riferimento alla legislazione sulla Valutazione Ambientale Strategica che determina necessarie modifiche alla legislazione regionale di riferimento. Le istanze dei Comuni, raccolte durante le numerose audizioni presso il Dipartimento o direttamente durante i seminari di aggiornamento, impegnati alla redazione dei nuovi strumenti, prevalentemente legate ai necessari chiarimenti delle procedure di approvazione dei medesimi strumenti urbanistici oltre che di merito in ordine all’interpretazione di alcuni concetti fondanti della medesima legge, hanno sollecitato le modifiche e le integrazioni presenti, le quali contribuiscono alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio sotto due aspetti: il primo consiste nel rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di ‘recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi’, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale risparmio di territorio. Il secondo aspetto, invece, è di natura più direttamente operativa, con riferimento alla metodologia di formazione e approvazione, alle tecniche, agli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi che sono nella legge. Da punto di vista operativo la legge in questione getta le basi per una prefigurazione dell’ assetto territoriale futuro, nella convinzione che debbano essere i valori del territorio e del paesaggio a orientare e far convergere le differenti strategie di intervento, piuttosto che le filiere e i settori abituali delle mere attività edilizie”.

Secondo l’assessore, tali modifiche sono in linea con gli obiettivi chiave dello sviluppo sostenibile, a cui dovrà mirare la pianificazione del territorio regionale: elevare l’attrattività dei territori, attraverso politiche urbanistiche che mettano al centro l’identità dei luoghi; elevare la coesione socio-territoriale, nella consapevolezza che se non esiste equità urbanistica non può esistere equità sociale; elevare la capacità di sviluppo competitivo, attraverso una rigorosa analisi delle vocazioni territoriali e delle conseguenti contestualizzazioni degli elementi di sviluppo autoctoni, tali da costituire un sistema competitivo regionale; elevare la qualità architettonica e più in generale del contesto paesaggistico-ambientale nel quale avvengono le varie trasformazioni.
Alcuni interventi sono necessari, e questa legge li permette:
- recuperare i valori identitari dei vari insediamenti;
- limitare le nuove edificazioni ad interventi ad elevata qualità architettonica, paesaggistica, funzionale ed energetica e a bassa capacità di carico;
- utilizzare le nuove volumetrie come incentivi alla ristrutturazione dell’esistente prediligendo la rigenerazione urbana quale chiave di valorizzazione del costruito;
- utilizzare le aree di servizio dei nuovi insediamenti per il soddisfacimento degli standards urbanistici pregressi degli insediamenti.

Con l’inserimento degli standard informatici sarà possibile realizzare il progetto del sistema informativo presso il centro cartografico. Saranno messi in rete tutti gli strumenti urbanistici della regione per completare la mappa dei servizi al territorio.


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