In tema di contratto di locazione stipulato dall’usufruttuario, a fronte del diritto reale limitato, che limita il diritto assoluto
del proprietario, qualora non vi siano motivi di sociale solidarietà, come per le locazioni abitative ristrette al nucleo familiare, l’ordinamento non può non privilegiare il carattere assoluto di quel diritto, cui viene a riconoscere, tramite il tetto dei cinque anni dalla estinzione, la sua funzione sociale, ovvero quella di consentire al conduttore la possibilità di reperire altro immobile per l’esercizio della sua attività.
Cassazione Civile, Sez. III, 26.05.2011, n. 11602
Teramo, 16 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA