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vacanze all' estero

Creato il 15 gennaio 2013 da Gatoradeita

tesseras

Prima di partire per trascorrere un periodo di temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell'Unione Europea è opportuno fornirsi, a scopo precauzionale, del Modello E 111 da richiedere alla Vostra Unità Sanitaria Locale.

 

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce a chi si reca all'estero per motivi diversi dal lavoro (vacanze, motivi di famiglia etc.) un'assistenza gratuita in 14 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia) e in 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo - S.E.E. (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Il cittadino interessato ad usufruire dell'assistenza sanitaria, prima della partenza, deve recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza muniti di codice regionale e documento di riconoscimento per richiedere il rilascio del Modello E 111. Il modulo viene rilasciato a tutti i cittadini italiani e comunitari residenti in Italia, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile; le norme comunitarie vigenti escludono i cittadini extracomunitari, salvo che non siano familiari a carico di un lavoratore italiano o comunitario. Il modulo è valido per prestazioni sanitarie urgenti o impreviste. Pertanto, se lo scopo del viaggio all'estero è quello di ricevere delle cure specifiche, il formulario E 111 non copre questo tipo di prestazioni e le spese restano a carico dell'interessato. E' necessario munirsi di tanti modelli quanti sono i Paesi in cui si prevede soggiornare. Le cure sanitarie vengono erogate, generalmente, in forma diretta, in base alle regole dello Stato di temporaneo soggiorno, cioè agli stessi livelli riconosciuti ai residenti. Si può richiedere invece alla propria ASL il rimborso delle spese sanitarie sostenute in proprio qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare il modello E 111; questa possibilità, derivata da una speciale norma comunitaria, prevede, sempre per i casi urgenti, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. Ovviamente, ai fini del rimborso, è necessario presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria di supporto. Sia le regole comunitarie che quelle statali non contemplano la copertura delle spese per il trasferimento dell'infermo da una località estera all'Italia.

Diversa la situazione per quanto riguarda gli Stati extra-europei. Se con alcuni Paesi non vige nessuna convenzione in merito alla copertura sanitaria, con altri l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, San Marino, Ex Jugoslavia (Croazia, Slovenia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, Tunisia. Anche per gli Stati convenzionati le norme non contemplano la copertura delle spese per il trasferimento dell'infermo da una località estera all'Italia.

La possibilità di usufruire di assistenza sanitaria varia a seconda del Paese convenzionato e degli accordi vigenti. In
allegatosi riporta l'elenco degli Stati convenzionati con l'indicazione dei relativi moduli e categorie dei beneficiari.

Per quanto riguarda gli altri Stati non esiste copertura sanitaria garantita, quindi prima di intraprendere un viaggio all'estero, è bene per l'interessato tutelarsi contro eventi sanitari imprevisti, con una polizza assicurativa privata.

fonte (Redazione Ministerosalute.it )

 


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