Con la nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del lavoro, relativa alla possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione, si risolve finalmente il dubbio di tanti addetti ai lavori circa la scadenza della proroga del termine, contenuta nella Legge di Stabilità 2013.
Si era infatti creata incertezza riguardo entro quale termine si potesse effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi tramite le procedure standardizzate introdotte dal decreto interministeriale 30 novembre 2012 (che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio 2013): alcuni ritenevano il 31 maggio 2013, altri il 30 giugno 2013. Chi aveva ragione?
Per il direttore generale del Ministero del lavoro Mastropietro, la data da considerare come termine entro cui i datori di lavoro possono effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione è il 31 maggio 2013, così come viene chiaramente indicato nella nota prot. 32/2583 del 31 gennaio 2013.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e autocertificazione, la storia di una proroga
Da dove arriva quest’incertezza sulle date?
La nota del Ministero del lavoro ripercorre la storia della proroga, prima di arrivare alla conclusione anticipata qui sopra.
Inizialmente il testo unico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) aveva previsto che “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori” dovevano effettuare la valutazione dei rischi entro il 30 giugno 2012, basandosi su procedure standardizzate che sarebbero state indicate in un successivo decreto interministeriale. Gli stessi datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Dopo una proroga al 31 dicembre 2012 (inserita nel decreto legge 57/2012), nella Legge di Stabilità 2013 fu inserita una seconda proroga, poiché il decreto interministeriale con le procedure standardizzate, con le quali effettuare la valutazione dei rischi, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 6 dicembre.
L’articolo 29 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro, così modificato dall’ultima proroga, ora recita: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (…) sulla base delle procedure standardizzate (…). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (…) e comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”.
Quindi i conti sono presto fatti. Poiché il decreto interministeriale con le procedure standardizzate, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2012, entrerà in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza per effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 30 maggio 2013.
Articolo di Mauro Ferrarini