L’articolo 29 del Testo Unico Sicurezza, al comma 5, dispone che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi attraverso un’autocertificazione. Questa opzione era ammessa fino allo scorso 31 maggio 2013. A partire dal 1° giugno le possibili alternative sono:
1. uniformarsi alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi
2. procedere alla stesura del documento di valutazione dei rischi nelle forme ordinarie
Per tutte le informazioni sulla procedura standardizzata consulta anche la nostra Pagina Speciale Valutazione dei Rischi, realizzata in collaborazione con Pierpaolo Masciocchi, autore del volume Valutazione dei Rischi e nuove procedure standardizzate .
Nelle scorse settimane, la Redazione di Ediltecnico.it ha realizzato degli specifici post di approfondimento, che hanno analizzato nel dettaglio i 4 passi necessari per effettuare la valutazione dei rischi con l’utilizzo delle procedure standardizzate contenute nel decreto interministeriale di novembre 2012 e che qui di seguito vengono elencate:
1. Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2. Identificazione dei pericoli presenti in azienda
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
Chiudiamo allora il ciclo di approfondimenti dedicato alla realizzazione del DVR mediante procedure standardizzate con uno schema logico riassuntivo (scarica qui la tabella riassuntiva in formato PDF).
VALUTAZIONE DEI RISCHI E NUOVE PROCEDURE STANDARDIZZATE
Pierpaolo Masciocchi , 2012, Maggioli Editore
La legge di stabilità per il 2013 ha prorogato al 30 giugno 2013 la possibilità, per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, di ricorrere all’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi. Dal giorno successivo, le medesime imprese – unitamente (ma su base volontaria) a...
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