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Vedremo

Creato il 09 giugno 2012 da Malvino
Con un’ordinanza dello scorso 3 gennaio, il giudice tutelare del Tribunale di Spoleto ha sollevato il problema di costituzionalità dell’art. 4 della legge 194/1978, che consente «l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni [al]la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito». Al signor giudice è sembrato che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 ottobre 2011 riconosca già nell’ovocellula fecondata «un “essere” provvisto di un’autonoma soggettività giuridica della cui tutela l’ordinamento deve farsi carico».Sarà il caso di rammentare che tale sentenza si limita a vietare la brevettabilità dell’embrione umano e ogni altra procedura che implichi il suo sfruttamento a fini industriali-commerciali, compresa la sua “distruzione” se finalizzata a tale impiego, ma al signor giudice sembra che «vietare la “distruzione” dell’“embrione umano” equival[ga] ad affermare il disvalore assoluto in ogni caso della perdita dell’embrione umano per consapevole intervento dell’uomo». Gli sembra, infatti, che in tale divieto vi sia l’«affermazione, nemmeno troppo implicita, della giuridica esistenza di un soggetto, l’“embrione umano” che, in ogni caso, deve trovare tutela in forma assoluta».È di chiara evidenza che non si sia posto affatto il problema del perché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia deciso di usare il termine “distruzione”, che è riferito a cosa, invece che “omicidio”, che è riferito a persona. Altrettanto chiaro appare che la «tutela assoluta» così prevista per l’embrione non sia nel testo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come molti organi di informazione hanno riportato in questi giorni, ma nell’interpretazione che il signor giudice le dà. «Se tale interpretazione non erra – scrive – sembra necessario farne diretta applicazione nel diritto interno allo Stato e porre d’ufficio la questione della compatibilità fra tale affermato principio e la facoltà prevista dall’art. 4 della legge 194/1978 di procedere volontariamente all’interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento». Non è affatto in discussione, dunque, la minore età della gravida che faccia richiesta dell’interruzione volontaria di gravidanza, com’è nel caso di specie che ha dato occasione al signor giudice di sollevare la questione di costituzionalità – un’altra imprecisione nella quale sono incorsi molti organi di informazione – ma è in discussione il diritto della donna di poter interrompere una gravidanza che metta in serio pericolo la sua salute fisica o psichica, negandole ogni tutela in merito.La mia impressione è che l’interpretazione del signor giudice erri, che in più sia speciosa e strumentale, costituendosi – poco importa quanto intenzionalmente – come ennesimo attacco a una legge approvata dal Parlamento italiano e confermata da una consultazione referendaria.La Corte Costituzionale si riunirà il 20 giugno per decidere, vedremo. Tanto non c’è verso di convincere una donna a portare avanti una gravidanza indesiderata, tuttal più torneremo alla pratica degli aborti clandestini. Non c’è nulla di illegale che non sia possibile in Italia e, pagando, facilissimo. I ginecologi obiettori nel pubblico e abortisti nel privato incrociano le dita e fanno tutti il tifo per il signor giudice tutelare del Tribunale di Spoleto. 

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