Contribuenti mensili e Contribuenti trimestrali
Per capire se si è un contribuente mensile o trimestrale sarà necessario fare riferimento al volume del fatturato vendite sviluppato sia se vendete beni o prodotti sia se vendete servizi. La differenza risiede nel fatto che qualora eroghiate servizi per passare dal versamento dell’Iva trimestrale a quello mensile dovrete superare la barriera dei 309.874,10 euro mentre se vendete prodotti dovrete sforare i 516.456,90. Se superate questi limiti sarete soggetti versamento Iva mensile con un aggravio anche di costi di natura amministrativa e contabile in quanto si presuppone che rientrate nel regime di contabilità ordinaria dove per legge sarete sottoposti a maggiori adempimenti per quello che concerne bilancio, libri e registri, dichiarazioni, accertamento ecc.
Nuovi Limiti dal 2012 per i contribuenti trimestrali
Con la Legge numero 183 del 2011 o legge di stbilità si modificano i limiti per i contribuenti trimestrali e come chiarito anche dalla RM numero 15 del 2012 possono restare trimestrali i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari (differente da dire ricavi delle vendite e delle prestazioni e la cui definizione la trovate nel modello della dichiarazione Iva) non superiore a 400 mila euro se prestate servizi o siete liberi professionisti o svolgete arti o professioni o di 700 mila euro per le impresa che commercializzano prodotti o altre attività. Se svolgete più attività non si guarda più l’attività prevalente ma la somma del volume di affari derivante dalle diverse attività.
Fermo restando le scadenze dei contribuenti mensili che presenteranno il modello F24 cartaceo o telematico e che liquidano l’imposta sul valore aggiunto il 16 del mese successivo a quelo di chiusura sempre che dalla liquidazione emerga un imposta a debito superiore ai 25,82 euro, le scadenze dei contribuenti trimestrali sono le seguenti:
Scadenze per il Versamento Iva dei contribuenti Trimestrali
Per il primo trimestre la scadenza è del 16 maggio, per il secondo trimestre la scadenza è fissata per il 16 agosto, per il terzo trimestre il 16 novembre ed in ultimo per la liquidazione del quarto trimestre o anche come accade per la liquidazione del mese di dicembre dovrà avvenire il entro il 16 marzo o in al momento del conguaglio o saldo Iva nel modello Unico (a Giugno insieme al modello unico, cosa che la maggior parte dei clienti fa).
Se l’importo derivante dalla liquidazione è inferiore ai 25,82 euro (le vecchie 50 mila lire) potrà essere riportato alla liquidazione del mese o trimestre successivo.
Per i contribuenti che scelgono la liquidazione trimestrale è rilevante che gli importi eventualmente a debito sono maggiorati nella misura dell’1% a titolo di interesse legale per il fatto che in questo modo state privando lo Stato di disponibilità liquida anche se tuttavia lo stesso trattamento non è previsto se siete a credito.
Esiste quindi un versamento minimo dell’Iva in sede di liquidazione periodica iva che deve esser superiore ai 25,82 euro ed un versamento annuale Iva a saldo che deve essere maggiore di 10,33 euro
Codici Tributo Contribuenti Mensili
- 6001 Versamento IVA mensile di gennaio
- 6002 Versamento febbraio
- 6003 Versamento marzo
- 6004 Versamento aprile
- 6005 Versamento maggio
- 6006 Versamento giugno
- 6007 luglio
- 6008 agosto
- 6009 settembre
- 6010 ottobre
- 6011 novembre
- 6012 dicembre
- 6013 IVA
Codici Tributo Contribuenti Trimestrali
6031 Versamento IVA trimestrale Primo trimestre
6032 Versamento Secondo trimestre
6033 Versamento Terzo trimestre
Cosa fare se siete in ritardo nel pagamento
Se non avete provveduto per tempo al pagamento presentate il nuovo ravvedimento operoso per versare meno sanzioni
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