Si susseguono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in tema di Vies, dopo la recente modifica della procedura di autorizzazione per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie ad opera del Decreto semplificazioni.
Il comma 7-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, come sostituito dall’art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie determini l’automatica inclusione nella banca dati Vies, secondo le modalità operative definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.159941 del 15.12.2014.
Le operazioni intracomunitarie possono quindi essere effettuate dal contribuente già immediatamente dopo l’atto di attribuzione della partita Iva, oppure a seguito di presentazione della apposita istanza successiva, senza dover attendere i trenta giorni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria sin qui previsti per l’esecuzione dei controlli necessari all’integrazione del “silenzio assenso”. Pertanto, gli operatori possono constatare la propria iscrizione automatica negli elenchi, verificandola nei sistemi di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie.
E’ previsto, di converso, che, nei soli casi di mancata presentazione degli elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi, sia disposta l’esclusione “automatica” dalla banca dati, previa comunicazione della predetta esclusione, a cura dell’Agenzia. Sono state inoltre introdotte procedure di controllo più rigide a carico degli Uffici, chiamati a verificare che i dati indicati dai contribuenti in sede di identificazione siano completi ed esatti, con la previsione, in caso negativo, della cessazione della partita Iva.
Sotto il profilo soggettivo, l’intervento normativo non ha apportato modifiche e, pertanto, i soggetti obbligati a chiedere l’inserimento negli elenchi Vies, al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie, sono:
- esercenti arti o professioni (anche se contribuenti minimi);
- imprese residenti (anche se contribuenti minimi);
- stabili organizzazioni di imprese non residenti;
- soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale;
- soggetti non residenti che si identificano ai sensi dell’art.35-ter;
- enti non commerciali non soggetti passivi, che chiedono la partita Iva per acquisti intra sopra la soglia di 10.000 euro o al fine di pagare l’Iva in Italia sugli acquisti intracomunitari;
- agricoltori in regime di esonero, nel caso di acquisti intracomunitari di beni sopra soglia o eventualmente per opzione di applicazione dell’Iva in reverse charge.
Il Provvedimento n. 159941/2014 conferma che le modalità di esercizio della manifestazione di volontà di inserimento negli archivi sono differenti a seconda del momento in cui viene effettuata e della tipologia di soggetto.
I soggetti passivi che iniziano l’attività possono esprimere l’opzione mediante:
- l’utilizzo del quadro I del modello AA7/10, per i soggetti diversi dalla persone fisiche;
- l’utilizzo del quadro I dei modelli AA9/10, per le persone fisiche;
- la barratura della casella C, nel quadro A del modello AA7, per gli enti non commerciali non soggetti passivi e per gli agricoltori in regime di esonero, finalizzata proprio all’attivazione della partita Iva ai soli fini di pagare l’Iva in Italia sugli acquisti intracomunitari.
Per i soggetti già in attività, invece, compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, è confermata la stessa modalità di opzione originariamente prevista con il Comunicato stampa del 26.03.2014: istanza in via telematica tramite la propria area riservata Fisconline o Entratel, o tramite gli appositi soggetti incaricati.
In via transitoria, è stato previsto che i soggetti passivi che abbiano fatto richiesta di inclusione nella banca dati nei trenta giorni antecedenti alla data di pubblicazione del Provvedimento stesso, e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, siano inclusi nella banca dati da tale data.
L’Agenzia procede invece all’esclusione dall’archivio Vies per i contribuenti che non risultino aver presentato alcun elenco Intrastat (indifferentemente cessioni/acquisti di beni o prestazioni di servizi) per quattro trimestri consecutivi: ciò implica che dopo un anno in cui non si pongono in essere operazioni intracomunitarie, si perde la qualifica di soggetto Vies. Il periodo di quattro trimestri è da intendersi come un termine “mobile”, che, quindi, decorre, ogni volta, dalla singola presentazione di un elenco riepilogativo. In questo senso, infatti, depone anche la recente C.M. n. 31/E/2014. Peraltro, sul punto, la stessa Circolare precisa che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto.
L’esclusione è disposta dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un’apposita comunicazione, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della notificazione della stessa. Prima del decorso di tale periodo, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio, fornendo la documentazione delle operazioni intracomunitarie eventualmente effettuate nel predetto periodo, ovvero fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. In alternativa il contribuente, una volta cancellato può nuovamente manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, secondo le modalità sopra descritte.
Si ricorda che la C.M. n. 39/E/2011 e la R.M. n. 42/E/2012 hanno precisato gli effetti della mancata iscrizione: “l’assenza dall’Archivio Vies determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo Iva italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie”.
Infine, il Comunicato del 09.01.2015, emesso dall’Agenzia a seguito di segnalazioni relative a società che offrono il servizio a pagamento, ha ribadito che l’inclusione nell’archivio Vies è gratuita e che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.
Fonte: Agenzia delle Entrate