Ancora un’importante sentenza che definisce meglio i contorni del regime delle distanze in edilizia e, in particolare, la normativa sul vincolo cimiteriale al quale devono uniformarsi gli edifici.
La fascia di rispetto cimiteriale, disposta dall’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie, viene stabilita di 200 metri e tale vincolo è ostativo alla permanenza di opere rilevanti sul piano urbanistico-edilizio e le opere realizzate abusivamente non sono sanabili stante il suo carattere di inedificabilità assoluta.
In tale ambito, per un caso similare, sono stati adottati i provvedimenti di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di manufatti realizzati all’interno di area soggetta a vincolo cimiteriale, consistenti in edifici sparsi per il ricovero di attrezzi (sul tema del regime delle distanze in edilizia consulta la nostra Pagina speciale).
Il richiedente sostiene che nella specie si tratterebbe di manufatti privi di rilievo urbanistico-edilizio, come dimostrato dalla consistenza dei manufatti stessi (due manufatti agricoli che ricoprono l’una una superficie di mq. 53,64 e l’altra una superficie di mq. 15,84), evidenziando che si tratta di opere che, se pur realizzate con materiale precario, insistono stabilmente sul terreno sul quale sono collocate.
Mentre l’ente pubblico ritiene che, in base all’articolo 10 del del Testo unico per l’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’intervento si concretizza in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e le opere medesime sono soggette al permesso di costruire.
Con il rilievo sotto il profilo del rispetto dell’area di vincolo cimiteriale, poiché l’intervento insiste entro la fascia di 200 metri del vincolo cimiteriale e, che pertanto, la sussistenza di tale vincolo sia ostativo alla permanenza di opere rilevanti sul piano urbanistico-edilizio, poiché le opere realizzate abusivamente non sono sanabili per l’inedificabilità assoluta prevista dal citato articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie.
I giudici della III Sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, con la Sentenza n. 1553 del 12 novembre 2013 hanno fatto rilevare che il vincolo cimiteriale riguarda anche gli edifici sparsi (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 settembre 2010, n. 6671; Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2007, n. 1933; TAR Campania, Napoli, Sezione II, 13 febbraio 2009, n. 802) utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 agosto 2000, n. 4574), ponendosi persino rispetto ad essi l’esigenza di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri ampliamenti del cimitero (TAR Toscana, Sez. III, 25. ottobre 2011 n. 1542; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sezione I, 14 ottobre 2008, n. 1141).
L’apposizione del vincolo cimiteriale persegue una molteplicità di interessi pubblici:
- la tutela di esigenze igienico sanitarie;
- la tutela della sacralità del luogo;
- l’interesse a mantenere un’area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.
Pertanto anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all’ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto rispetto a tale vincolo (TAR Toscana, Sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933).