Vita più difficile per i pedofili. Ecco le nuove norme antipedofilia e il testo integrale in PDF

Creato il 20 settembre 2012 da Iljester

L’Italia aveva già una buona legge in tema di reati sessuali contro i minori, e queste norme erano state introdotte nel lontano 1998, con la legge n. 269, che tra gli altri reati puniva lo sfruttamento della pornografia minorile e la diffusione per via telematica di materiale pedopornografico (art. 600ter).

Ebbene, a distanza di 14 anni, dopo circa tre anni di lotta in Parlamento (a che pro, poi io non lo so: come se la pedopornografia fosse un reato sul quale realmente dibattere), il corpus normativo repressivo di questa volgare pratica è stato ulteriormente allargato con la ratifica del Trattato di Lanzarote, siglato il 25 ottobre 2007.

Tra le novità, la più importante è sicuramente l’introduzione dell’art. 414bis, rubricato “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”. Ecco il testo:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. 
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

La norma è importante, perché diventa chiaro che la pedofilia non può in alcun modo essere giustificata da finalità artistiche, letterarie, storiche e soprattutto di costume.

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Per quanto riguarda le motifiche più importanti, queste riguardano lo sfruttamento della prostituzione minorile e la divulgazione del materiale pedopornografico.

Art. 600bis c.p., rubricato “Prostituzione Minorile”. Il nuovo testo:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Le pene nel caso di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile (primo e secondo punto) sono sostanzialmente rimaste invariate, mentre è aumentata la pena per chi compie atti sessuali con minore degli anni 18. Il nuovo articolo 601septies.2 introduce poi una serie di aggravanti, relativa al grado di parentela del minore con il reo e all’età del minore rispetto agli atti sessuali compiuti. 

Infine, l’art. 602-quater stabilisce che nel caso di reati contro i minori degli anni 18, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età, salvo sia un’ignoranza inevitabile.

È cambiato anche l’art. 600ter c.p., rubricato “Pornografia Minorile”. Eccovi il nuovo testo:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è puntio con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pedopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di indigente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

L’aspetto interessante di questa norma è la definizione di “pornografia minorile”, intesa come la rappresentazione di attività sessuali di minori esplicite, reali e simulate, e la punizione anche di chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti i minori degli anni 18.
 
In sostanza queste sono le novità più rilevanti. Ma la legge non si limita a queste norme. Sono state introdotte e/o modificate norme relativa ai maltrattamenti in famiglia, alla corruzione di minore e alla violenza sessuale. 

Naturalmente non mancheranno le critiche e le perplessità. Soprattutto in relazione alla norma sulla impossibilità di provare di non essere stati a conoscenza dell’età minore della “vittima”, salvo la prova della inevitabilità. Sarà la giurisprudenza, probabilmente, a chiarire i limiti oltre i quali scatta la inevitabilità dell’ignoranza. Ancora una volta dunque si darà al giudice il potere di stabilire quanto abbiamo il reato e quanto non.

Metto a vostra disposizione il PDF della riforma per il download. Scarica il ddl-pedofilia.


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