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In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno, incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa (artt. 26-31).
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è che tali imprese siano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.
Tutto sulle Startup
1.Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26): startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l’11 giugno 2014 dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.
2. Gestione societaria flessibile (art. 26): l’atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26): in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
4. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27): le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono utilizzare questa modalità di remunerazione.
5. Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
6. Disciplina del lavoro tagliata su misura (art. 28): la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)
7. Facoltà di remunerazione flessibile (art. 28): la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup (art. 29) provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 :gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico : detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall’imponibile Ires al 27%. L’utilizzo del beneficio per l’anno 2016 è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell’autorità comunitaria.
9. Introduzione dell’equity crowdfunding (art. 30), la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
10. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30), un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
11. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE (art. 30): include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
12. Fail-fast (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.
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