DOCUMENTAZIONE COLLEGATA:
- MARCO STRAFILE, Legge di stabilità: Il welfare diventa negoziabile, Il Sole 24 Ore 20 gennaio 2016
- Busta paga più ricca e meno oneri per l’azienda, Il Sole 24 Ore 20 gennaio 2016
- MARCO LEONARDI, L’arma del welfare per la contrattazione aziendale, in Lavoce.info 10 novembre 2015
- Enrico Marro, Asili e polizze. Il welfare in busta paga, Corriere della sera 7 gennaio 2016
- Francesca Barbieri, Dal welfare aziendale una spinta ai contratti di secondo livello, Il Sole 24 Ore 21 dicembre 2015
3 esempi:
STRALCI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016:
…
- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datoridi lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e conriferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempoindeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e deicontratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 conriferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, e’riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, fermarestando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributiprevidenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premie contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo diesonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presentecomma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzionidi cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative alavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spettacon riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui alpresente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge23 dicembre 2014, n. 190, sia gia’ stato usufruito in relazione aprecedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui alpresente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni dellealiquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonerodi cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenzadi assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datoridi lavoro, ivi considerando societa’ controllate o collegate ai sensidell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia’ inessere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti dilavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguentiminori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia edelle finanze. 179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni dicui al comma 178 si applicano: a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milionidi euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica diimpiegati e dirigenti; b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milionidi euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuoveassunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, conesclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre2016, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 sianorisultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ailavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti neglielenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiorea 250 giornate con riferimento all’anno 2015. 180. L’esonero contributivo di cui al comma 179 e’ riconosciutodall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico dipresentazione delle domande e, nel caso di insufficienza dellerisorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale conriferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prendein considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazioneanche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenzialeprovvede al monitoraggio delle minori entrate valutate conriferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili alMinistero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali ed al Ministerodell’economia e delle finanze. 181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi inappalto e che assume, ancorche’ in attuazione di un obbligopreesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazionecollettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessantefruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preservail diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo neilimiti della durata e della misura che residua computando, a talfine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. 182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sonosoggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 eurolordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cuicorresponsione sia legata ad incrementi di produttivita’,redditivita’, qualita’, efficienza ed innovazione, misurabili everificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui alcomma 188, nonche’ le somme erogate sotto forma di partecipazioneagli utili dell’impresa. 183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita’, e’computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita’. 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo delcomma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavorodipendente, ne’ sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinatadai commi da 182 a 191, anche nell’eventualita’ in cui gli stessisiano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto oin parte, delle somme di cui al comma 182. 185. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e ilcontenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinariedisposizioni in materia di imposte dirette. 186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovanoapplicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari direddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’annoprecedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, aeuro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’impostasostitutiva non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazioneunica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta periscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nelmedesimo anno. 187. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commida 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devonoessere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territorialidi cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi diproduttivita’, redditivita’, qualita’, efficienza ed innovazione dicui al comma 182 nonche’ le modalita’ attuative delle previsionicontenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e lemodalita’ di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui alcomma 189. Il decreto prevede altresi’ le modalita’ del monitoraggiodei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. 189. Il limite di cui al comma 182 e’ aumentato fino ad un importonon superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgonopariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con lemodalita’ specificate nel decreto di cui al comma 188. 190. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: 1) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti daldatore di lavoro volontariamente o in conformita’ a disposizioni dicontratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti allageneralita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiariindicati nell’articolo 12 per le finalita’ di cui al comma 1dell’articolo 100»; 2) la lettera f-bis) e’ sostituita dalla seguente: «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore dilavoro alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendentiper la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12,dei servizi di educazione e istruzione anche in eta’ prescolare,compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche’per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e perborse di studio a favore dei medesimi familiari»; 3) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente: «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro allageneralita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per lafruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o nonautosufficienti indicati nell’articolo 12»; b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione dibeni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo’avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo oelettronico, riportanti un valore nominale». 191. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalleseguenti: «a 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 36,2 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l’anno 2018». Lerisorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno 2016, 325,8 milionidi euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344milioni di euro per l’anno 2019, 329 milioni di euro per l’anno 2020,310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.