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Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2013, Prot. n. 11001/119/12.
oggetto: D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo I, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
1. Premessa. Come è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa. Infatti, l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/20 I 2). Sicché, la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta. Atteso il tenore della disposizione citata, non v'è dubbio che il citato effetto-equipollenza non riguardi l'informazione antimafia richiesta per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui è stata ottenuta l'iscrizione o comunque non comprese nell'elenco recato dalla legge n. 190/2012 ovvero dai successivi provvedimenti di aggiornamento. Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, si ritiene che l'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 debba essere interpretato nel senso che l'effetto di equipollenza all'iscrizione nelle white list per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie in quanto essa attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p .. A favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili. Infine, l'inserimento nell'elenco in parola può determinare ulteriori vantaggi alle imprese richiedenti. Ci si riferisce, in particolare, all'attribuzione del rating di legalità, introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui regolamento attuativo - adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con deliberazione del 14 novembre 20 I 2 - prevede che le imprese che hanno ottenuto accesso al rating conseguano, in virtù dell'iscrizione negli elenchi prefettizi, un punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario. 6. Il procedimento di iscrizione: a) modalità di presentazione della domanda. Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede modalità semplificate di presentazione delle istanze di iscrizione nelle white list mirate ad esonerare le imprese interessate da ogni adempimento amministrativo non necessario allo svolgimento dei controlli antimafia. In particolare, la domanda di iscrizione - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a seconda che essa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, numero di codice fiscale e di partita IV A ed i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura. Essa deve essere presentata - anche per via telematica secondo le modalità richieste ad substantiam dall'art. 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3, comma l, D.P.C.M. 18 aprile 2013) - alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia sui trova una delle sede secondarie con rappresentanza stabile. Le società costituite all' estero (cd. "società straniere") prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura (art. I, comma 2, letto f), del D.P.C.M. 18 aprile 2013). Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si uniscono, in Allegato B, i modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle istanze; anche tali modelli devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle Prefetture e, più specificamente, nella sotto-sezione di livello 1 "Attività e procedimenti, voce (sotto sezione di livello 2) "Tipologie di procedimento". Si osserva, infine, che l'istanza di iscrizione nelle white list non può essere intesa come una richiesta del privato tendente ad ottenere il rilascio dell'informazione antimafia in quanto la possibilità di richiedere tale provvedimento continua ad essere riservata esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011, ai sensi del successivo art. 91 del medesimo decreto legislativo. 7. Procedimento di iscrizione: b) verifica dei requisiti richiesti. In via preliminare, è utile evidenziare che l'iscrizione nelle white list non è funzionale a neutralizzare un tentativo in itinere di infiltrazione criminale nei rapporti con la pubblica amministrazione e non presenta, quindi, quell'urgenza che, secondo la giurisprudenza, è invece presente nella documentazione antimafia, rendendo la ex se incompatibile con gli istituti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/1990. Tali istituti, a partire dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 24.11.1990, pertanto, trovano applicazione nel procedimento in esame salvo la sussistenza di concrete ragioni di impedimento, indicate dalla citata disposizione, di cui dovrà essere dato conto in sede di adozione del provvedimento finale. Altra significativa differenza riguarda il termine di conclusione del procedimento che per l'iscrizione nelle white list è fissato in 90 giorni (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). Si precisa che per le imprese straniere con sede legale in un Paese dell'Unione Europea e prive di sede secondaria in Italia, va indicato il numero di identificazione IV A in luogo del numero di codice fiscale. Per le imprese straniere aventi sede in Paesi non membri dell'Unione Europea e prive di sede secondaria net territorio dello Stato, potrà essere indicato il numero di codice fiscale del Rappresentante Fiscale in Italia.Per quanto concerne l'istruttoria, l'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede che, all'atto della ricezione dell'istanza, la Prefettura consulti la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, per verificare se: In presenza delle citate condizioni, la Prefettura dispone immediatamente l'iscrizione dell'impresa nell' elenco - inserendo la, in ordine alfabetico, nelle sezioni relative alle attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione - e comunica alla stessa il relativo provvedimento per via esclusivamente telematica. Qualora gli esiti della consultazione della Banca dati, invece, non consentano di rilasciare immediatamente l'iscrizione, la Prefettura dispone le necessarie verifiche informative, avvalendosi a tal fine del Gruppo Interforze istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003, che dovrà fornire al Prefetto il necessario supporto in termini di analisi delle risultanze emerse. All' esito di queste attività, ove risulti confermata l'esistenza delle situazioni di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede a comunicare all' impresa istante il preavviso di provvedimento ex art. 10- bis della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere notificato all'operatore economico e comunicato, al pari delle informazioni antimafia interdittive, ai soggetti istituzionali elencati all'art. 91, comma 7-bis, del d. lgs. n. 159/2011 (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). II D.P.C.M. in oggetto ha tenuto conto dell'attuale fase transitoria in cui versa l'applicazione della riforma della documentazione antimafia, determinata dal fatto che non è ancora divenuta operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Viene, infatti, previsto che, nelle more dell'attivazione di tale Banca dati, le Prefetture effettueranno i controlli antimafia - previa valorizzazione delle risultanze già acquisite secondo le modalità descritte nella circolare n. 1 - 100 - III - 19/20 (8) dell' 8 febbraio scorso, anche al fine di individuare le persone che, nella compagine dell'impresa, ricoprono le posizioni rilevanti ai fini delle verifiche di cui all'art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011 -utilizzando il CED Interforze ex art. 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché gli altri collegamenti informatici indicati dall'art. 99, comma 2-bis, del d. lgs. n. 159120II (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). 8. Obblighi di comunicazione a carico dell'impresa. L'art. I, comma 55, della legge n. 190/2012 pone a carico dell'impresa iscritta alcuni doveri di collaborazione e di trasparenza, che consistono nell'onere di comunicare alla Prefettura competente le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente all'ammissione alle white list. A tale ultimo proposito, tenuto conto del principio di equipollenza tra iscrizione nelle white list e informazione antimafia sancito dalla legge n. 190/2012, si ritiene che tra gli "organi sociali", di cui le ditte iscritte devono comunicare le variazioni, rientrino i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del d. lgs. n.159/20 II, ivi compresi i direttori tecnici. Inoltre, per quanto concerne le società quotate nei mercati regolamentati, quali quelli borsistici, si richiama l'attenzione sulla necessità che i soggetti che partecipano - in misura superiore al 2% del capitale - in una società emittente azioni quotate nei predetti mercati comunichino, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le variazioni rilevanti in tali partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999, n. 1197, recante il regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58/1998. Per l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzata la modulistica in Allegato C, di cui dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo le modalità già indicate relativamente ai moduli in Allegato B. Si ricorda, infine, che il termine perentorio per effettuare le comunicazioni delle variazioni citate è fissato in trenta giorni, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è statostipulato il contratto che determina le modifiche sopra elencate, e che la sua inosservanza, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato art. IO-bis della legge n. 241/1990, determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio. 9. Aggiornamento periodico dell'elenco. Ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, il D.P.C.M. in esame impone all'operatore economico l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente (art. 5, comma l), utilizzando il modulo unito in Allegato D da pubblicarsi sui siti istituzionali delle Prefetture, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le medesime modalità indicate per quello di cui all'Allegato B della presente circolare. Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività diverse da quelle indicate nell' originaria istanza di iscrizione, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e, nel rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento.2 In base all'art. 117 della Deliberazione CONSOB n. 1197/1999 devono, quindi, essere comunica!e le variazioni delle partecipazioni in una società emittente azioni quotate nei mercati regolamentati che comportano: al il superamento del 2% del capitale sociale; b l il raggiungi mento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 66,6%, 90%, 95 % del capitale sociale; cl la riduzione delle partecipazioni al di sotto delle soglie indicate alle precedenti lettere a) e b) adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell' apposita voce (Aggiornamento in corso) dell' elenco di cui al citato Allegato A. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio. Questo controllo potrà essere avviato, oltre che ovviamente a seguito dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione, che dovrà essere accuratamente pianificata. Tale tipo di attività, sganciata dal contesto del procedimento ad istanza di parte, potrà essere programmata nell' ambito del Gruppo Interforze e dovrà espletarsi attraverso lo svolgimento da parte degli Organi di polizia, ivi comprese le competenti articolazioni periferiche della DIA, di un' accurata attività informativa. Qualora tali attività dimostrino il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Prefettura provvederà a comunicare all'impresa interessata ii preavviso di provvedimento ex art. IO-bis della legge 241/1990 e, valutate le eventuali osservazioni scritte prodotte, a disporre, se del caso, la cancellazione dall'elenco. Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione maflosa, istituiti ai sensi dei DD.P.C.M. 18 ottobre 2011. L'art. 1, comma 57, della legge n. 190/2012'prevede che le normative previgenti in materia di white list restino in vigore fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 56 del medesimo articolo, adottato con ii D.P.C.M. in oggetto. La disposizione si riferisce evidentemente ai due identici D.P.C.M., adottati in data 18 ottobre 20Il, che hanno definito le modalità di istituzione delle white list per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contesti della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nelle località dell'Italia Settentrionale interessate dagli eventi tellurici del maggio 2012, nonché per l'EXPO 2015 di Milano e il D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 sono stati emanati, rispettivamente, per la ricostruzione in Abruzzo, in attuazione dell'art. 16, comma 5, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e per l'EXPO 2015 di Milano, in attuazione dell'art. 3-quinquies del D.L. 25 settembre 2009,n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. L'art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2012, n. 122, ha, inoltre, esteso l'applicazione del D.P.C.M. 18 ottobre 201 " relativo alla ricostruzione in Abruzzo, alla ricostruzione delle località dell'Italia Settentrionale, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.In attuazione di questa previsione di legge, l'art. 10 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sua pubblicazione - cioè a decorrere dal 14 ottobre p.v. - i due DD.P.C.M. in data 18 ottobre 2011 cesseranno di trovare applicazione. La cessazione dell'efficacia di questi DD.P.C.M. del 2011 non implica comunque che le imprese iscritte negli elenchi da essi regolati perdano lo status di impresa ritenuta non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa. Innanzitutto, l'art. 9 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che gli operatori economici iscritti in queste liste per settori di attività corrispondenti a quelli elencati nell'art. 1, comma 53, della legge n. 19012012, siano "trasferite" d'ufficio nelle nuove "white Iisf', istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, come individuate dall' 'art. l, comma 2, lett. f), del medesimo D.P.C.M .. La nuova iscrizione sarà valida per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie" white list, di cui ai citati DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011. L'inserimento d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore economico comunichi, entro il 13 settembre p.v., di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco prefettizio. Per tale comunicazione potrà essere utilizzato il modulo in Allegato E, di cui pure dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo le stesse modalità indicate per l'Allegato B. Relativamente alle istanze di iscrizione nei "vecchi" elenchi di cui ai DD.P.C.M. 18 ottobre 2011, non ancora definite alla data del 14 ottobre p.v., le Prefetture trasmetteranno i relativi carteggi a quelle competenti a gestire le nuove white list, che provvederanno a completare la relativa istruttoria e ad adottare i conseguenti provvedimenti (art. 9, comma 3,del D.P.C.M. 18 aprile 2013). Al fine di assicurare la celere attuazione di tali disposizioni, le Prefetture, presso le quali sono stati istituiti gli elenchi di cui ai ricordati DD.P.C.M. 18 ottobre 20114, provvederanno a trasmettere alle Prefetture competenti secondo la nuova normativa: a) dopo il 13 settembre 2013, e comunque con la massima tempestività, l'elenco delle imprese che non avendo comunicato la mancanza di interesse devono essere inserite nel nuovo elenco previsto dalla legge n. 19012012. La trasmissione di tale elenco dovrà avvenire per via telematica; b) dal 14 ottobre 2013, e comunque con la massima tempestività, i carteggi delle istanze che a quella data non risultano ancora definite. 4 Si tratta delle seguenti Prefetture: Milano, per l'EXPO 2015; L'Aquila, Pescara, Teramo per la ricostruzione "post sisma" in Abruzzo; Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Pescara, Rovigo e Teramo per la ricostruzione delle località colpite dal sisma del maggio 2012. 11. Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad attività diverse da quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, istituiti presso le Prefetture delle Province dell'Italia settentrionale colpite dal sisma del maggio 2012. Pur essendo anch'esse regolate dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla ricostruzione in Abruzzo, le white list istituite presso le Prefetture di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, competenti per l'area dell'Italia settentrionale, colpita del sisma del maggio 2012, sono state connotate da alcuni tratti particolari. L'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 ha, infatti, previsto che: a) gli elenchi attivati presso le Prefetture possono comprendere anche attività ulteriori rispetto a quelle del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, individuate con apposite ordinanza dei Presidenti delle Regioni interessate, nella veste di Commissari delegati per la ricostruzione (comma 2-bis). In particolare, tale facoltà risulta essere stata essere stata esercitata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza 17 dicembre 2012, n. 915; b) possano essere affidatarie di appalti e subappalti correlati al processo di ricostruzione, conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che utilizzano i contributi pubblici per la ricostruzione, solo le imprese che abbiano almeno richiesto l'iscrizione nelle stesse white list. Le specificità di questo sistema trovano adeguata considerazione nell' ambito del D.P.C.M. 18 aprile 2013, il quale prevede che - limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati dai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati - le white list, attivate ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 7412012, continueranno ad essere tenute dalle Prefetture dell'area sismica, costituendo, fino al momento del loro "esaurimento", una sorta di doppio binario. Le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive continueranno, pertanto, ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area sismica indipendentemente dal luogo di sede legale o, nei casi contemplati dall'art. 2508 c.c., di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Residua, solo per queste attività aggiuntive, una competenza "ultraprovinciale" in capo alle predette Prefetture, le quali provvederanno ad acquisire gli elementi informativi necessari interessando, con le consuete modalità, le Prefetture in cui si trova la sede legale o secondaria dell' impresa. Ai fini della compilazione di tale elenco aggiuntivo, si rappresenta, pertanto, l'opportunità di utilizzare il modulo di cui all' Allegato F, la cui pubblicazione dovrà avvenire. In particolare, la citata ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 ha individuato i seguenti ulteriori settori di attività: a)fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi; b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile; c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti; d) noleggio con conducente di mezzi speciali; e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici; f) fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico e alimentare; g) fornitura di beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico. In tal modo, il Legislatore ha inteso mettere a sistema un istituto, c.d. white list" o elenco, che fino ad ora aveva trovato applicazione in relazione alle esigenze di controllo antimafia riguardanti specifici contesti - connotati da una forte concentrazione di investimenti pubblici, quali quelli della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nell'Italia settentrionale, nonché l'EXPO 2015 di Milano - rinviando la definizione delle modalità per la sua istituzione ed aggiornamento ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale decreto, emanato il 18 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio scorso, prevede un periodo di vacatio legis di trenta giorni ed entra in vigore il 14 agosto 2013. Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno, pertanto, fornire alle 8S.L1. le seguenti indicazioni al fine di assicurare un'omogenea applicazione della nuova normativa ed agevolare le imprese interessate ad accedere a questo nuovo strumento di qualificazione etica. 2. Attività per le quali può essere richiesta l'iscrizione. Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. I, comma 53 della legge n. 19012012, riproduce (con l'aggiunta del trasporto di rifiuti transfrontaliero) quello previsto nei due DD.PP.CC.M.M del 18 ottobre 2011 che hanno disciplinato le white list attivate nei particolari contesti di cui si è detto in premessa e, avendo natura tassativa, non è suscettibile di estensioni in via interpretativa. Pertanto, eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma saranno inammissibili e dovranno essere immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art. 2, comma l, della legge n. 241/1990, come recentemente novellato dall' art. I, comma 38, della legge n. 190/2012. Si evidenzia, infine, che l'elenco in questione potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, adottato secondo una speciale procedura che prevede il parere delle Commissioni parlamentari di merito (art. 1, comma 54, della legge n. 190/2012). 3. Articolazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. In attuazione di quanto previsto dall'art. I, comma 52, della legge n. 190/2012, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, all'art. 2, comma l, prevede che l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è articolato in sezioni corrispondenti alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190 e dai successivi decreti interministeriali di aggiornamento. L'elenco assolve non solo a una funzione di documentazione interna ma costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti (pubblici e privati) possono acquisire conoscenza delle imprese che sono state ammesse alle white list. A tal fine, esso deve essere pubblicato, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui le imprese possono inviare la domanda di iscrizione (art. 8, comma l), sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9, comma l, del d. lgs. 13 marzo 2013, n. 33. In particolare, l'elenco dovrà essere pubblicato nella sotto-sezione di livello 1, intitolata "Provvedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Provvedimenti dirigenti", mentre la pubblicazione dell'indirizzo PEC dovrà avvenire nella sotto-sezione di livello 1 intitolata "Attività e procedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Tipologie di procedimento". Le SS.LL. vorranno comunicare a questo Gabinetto i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati, all'uopo individuati, e che saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. in oggetto, in un elenco riepilogativo collocato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ministero. Per agevolare l'adempimento di tali obblighi di comunicazione, che devono essere assolti con la massima tempestività, si unisce, in Allegato A, uno schema che illustra la struttura dell' elenco e le sezioni in cui esso è suddiviso. 4. Requisiti di iscrizione. Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nelle "white list' è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c.), ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. l, comma 2, letto f). Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". E' necessario, pertanto, che le imprese istanti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011; b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo d. lgs. n. 159/201 l. In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto accade per l'informazione antimafia, la verifica delle predette condizioni dovrà essere effettuata con riguardo alle figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del d. lgs. n. 159/2001. 5. Durata ed effetti dell'iscrizione. L'iscrizione nelle white list, avente natura esclusivamente volontaria, ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). L'inserimento negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, conferisce all'impresa, oltre ad una qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.