Magazine Pari Opportunità

Cittadinanza e sessismo

Da Marypinagiuliaalessiafabiana

Mentre i media ci fanno sapere che il concorso di bellezza Miss Italia, per porre fine ad una discriminazione razzista, sarà aperto anche alle straniere, si tace di una discriminazione gravissima che subiscono gran parte delle donne nel nostro Paese.  Perché anche da ciò abbiamo appreso che le donne fanno audience solo se sono belle. Ma chi importa dei nostri diritti?

Infatti a nessuno visto che nessun giornale ha parlato di una petizione rivolta al Governo per modificare una legge che impedisce la trasmissione della cittadinanza italiana ai figli di donne italiane nati prima del 1948 (data dell’entrata in vigore l’art 3 della Costituzione che sancisce l’uguaglianza di genere) e il riacquisto di essa alle donne che l’avevano persa sposandosi con un uomo straniero.

Non tutti sanno che la legge  n°555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana prevedeva che solo il padre poteva trasmetterla. Successivamente sono state introdotte alcune modifiche che hanno portato fino all’attuale legge n°91 del 1992 che ha abrogato quella parte che prevedeva una subordinazione giuridica della moglie/madre rispetto al marito/padre ma malgrado ciò lasciando una legislazione che ancora oggi si presenta molto lacunosa: ossia che malgrado tutto le donne sposate con stranieri e con figli nati prima del 1948 non possono trasmettere o riacquistare la propria cittadinanza italiana; mentre i discendenti per linea paterna non hanno alcun ostacolo al riconoscimento della cittadinanza, anche se il nonno è un immigrato dal 1860, chi discenda da una donna italiana, anche appartenente alla stessa famiglia del padre che ha dato la cittadinanza al figlio/a, vedono ancora oggi vietato l’acquisto della cittadinanza italiana.

Resta il fatto che per i discendenti di donna italiana (o cittadine italiane), nati prima del 1948, rimane quindi la possibilità solo in via giudiziale di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, infatti in mancanza di una legge ci si è dovuti rivolgere in Cassazione, la quale nel 2009 ha emesso una sentenza che restituiva la cittadinanza ad una signora che si era rivolta al TAR, sposata prima del 1948 che a seguito della legge n°555 non l’aveva riacquistata.

Ricordiamo anche altri tre ricorsi in Cassazione: La sentenza n° 87 del 1975,  La legge N. 151 del 1975la sentenza Nº 30 del 1983 che ritenevano tale legge incostituzionale, ottenendo l’abrogazione  della precedente norma che sanciva l’acquisizione automatica della cittadinanza italiana “jure matrimonii” per le donne straniere che contraevano matrimonio con un cittadino italiano in nome dell’uguaglianza dei coniugi innanzi alla legge italiana, e ribadito il principio cardine dell’acquisizione della cittadinanza mediante espressione di una volontà in tal senso.

Perché il Governo non vuole colmare questo vuoto legislativo e lasciare parecchie donne senza alcun diritto alla cittadinanza e nemmanco la possibilità di alcune donne di trasmetterla ai figli solo per il fatto di essere donne nate prima dell’avvento della Costituzione italiana?

Ci uniamo anche noi e chiediamo, in nome delle pari opportunità, di correggere questa svista che ai nostri occhi rappresenta una delle tante discriminazioni di genere che nel nostro Paese permangono a causa di leggi lacunose, imprecise e poco attente ai diritti civili.



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