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Etichetta per alimenti sostitutivi del latte

Creato il 05 aprile 2011 da Scienziatodelcibo @scienziatodelci
Etichetta per alimenti sostitutivi del latte

Etichetta per alimenti sostitutivi del latte
Prendo spunto da una mail di un lettore/produttore di cioccolato, il quale mi chiedeva se poteva inserire in etichetta, tra gli ingredienti, la dicitura “latte di soia” e se il sostantivo “latte” dovesse essere sostituito da termini differenti. Diciamo che la denominazione del prodotto definisce la natura del prodotto stesso, ed è stabilita da leggi comunitarie o nazionali, o in mancanza di esse, da usi e consuetudini "popolari". Le aziende alimentari devono dare priorità alle norme. Di fatto per i prodotti del latte esiste il Regolamento CE n. 1234/2007 prescrive che le deno­minazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano riservate esclusivamente ai prodotti elencati nel relativo allegato XII, punto II: la denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione. La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

Vi sono prodotti che, appunto, per consuetudine popolare sono ormai chiamati in modo tale da non poter essere confusi con il latte e prodotti derivati, vedi es. del latte di mandorla, molto diffuso qui in Puglia. Pensavo sinceramente che per il latte di soia valesse lo stesso principio, invece ho scoperto questo Documento della Comunità Europea dello scorso dicembre 2010 che fa chiarezza: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2010 e praticamente solo latte di mandorla e latte di cocco possono mantenere tale denominazione, per via di quanto detto precedentemente sull’utilizzo tradizionale e ormai diffuso di tali denominazioni in alcuni Stati. Con la stessa decisione però, la CE  prescrive che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco indicativo dei prodotti che, a loro giudizio, rispondono nel territorio nazionale ai criteri stabiliti per la succitata deroga (e che quindi possono utilizzare il sostantivo “latte”, come per altri termini comuni, senza confondere e trarre in inganno il consumatore sulla reale natura). Le denominazioni dei prodotti de­vono essere riportate nel suddetto elenco così come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione, in modo da renderle utilizzabili in tutti gli Stati membri.

Pertanto, tornando al caso del gentile produttore di cioccolato e di tutti quelli che utilizzano il “latte vegetale di soia” o la bevanda di soia, effettivamente non si può usare il termine “latte” di soia, ma solo altre denominazioni: ….estratto di soia, prodotto a base di soia, bevanda di soia, soia drink, ecc. Questo in attesa che magari, gli stati membri presentino un elenco di “denominazioni” in deroga, supportate dal fatto che la denominazione tradizionale, non nasconde la vera composizione della materia prima e non tragga in inganno il consumatore.

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