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Le agevolazioni fiscali delle cooperative, comprese quelle rosse. Eppure, alcune di loro muovono milioni di euro

Creato il 22 agosto 2011 da Iljester

Le agevolazioni fiscali delle cooperative, comprese quelle rosse. Eppure, alcune di loro muovono milioni di euro

Il sistema cooperativo è la formula socialista dell’attività e dell’iniziativa economica privata. Attraverso il vincolo mutualistico fra i soci, le cooperative possono svolgere tutte le attività che vengono svolte attraverso le normali società di capitali e di persone. Compresa l’attività bancaria, assicurativa e finanziaria. Tanto che alcune cooperative, nel nostro paese, sono delle vere e proprie potenze finanziarie ed economiche che muovono milioni di Euro. Da solo il sistema cooperativo produce circa il 4% del PIL italiano. Che non è certo poco, a fronte delle agevolazioni ed esenzioni fiscali di cui godono, che un normale imprenditore si sogna. Vediamo le principali.
REGIME IVA. Bisogna fare una distinzione fra i diversi settori in cui operano le cooperative. Infatti, le cooperative di edilizia abitativa, godono di un tasso IVA pari al 4%, sempreché si tratti di edilizia economica e popolare. Dicasi la stessa cosa – ai sensi dell’art. 7 del DPR 663/1972 – per quanto riguarda le cooperative sociali. Anche le cooperative agricole – per la cessione di prodotti agricoli e ittici – godono del regime al 4% (art. 34 legge cit.). Mentre ai fini IVA – sentite qui – il conferimento dei prodotti agricoli e ittici dai soci alla cooperativa non viene considerata cessione, e dunque la cooperativa non deve emettere fattura di acquisto, anche se trattasi di beni soggetti a fatturazione. Le cooperative agrituristiche, secondo quanto dispongono gli artt. 5 e 12 della legge 413 del 1991, godono anch’esse di un particolare regime impositivo, e precisamente l’imposta dovuta è pari al 50% di quella prevista, con il solo obbligo del rilascio della certificazione dell’attività svolta. Passando alle cooperative femminili, la legge 215 del 1992, all’art. 5, ha istituito i crediti di imposta a società cooperative costituite per il 60% da donne.
REGIME IRPEG. Ci sono una serie di esenzioni-agevolazioni anche per questo tributo. Le cooperative agricole e di piccola pesca e i loro consorzi (che spesso raggruppano decine di cooperative) sono esenti – badate: esenti! – dall’IRPEG. Sono esenti da IRPEG i redditi che derivano dall’allevamento del bestiame con mangimi ottenuti per almeno ¼ dai terreni dei soci e mediante le attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione (ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell’esercizio normale della agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su esso) di prodotti agricoli, zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti delle potenzialità dei loro terreni. Sono inoltre esentati dall’IRPEG i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi che esercitano professionalmente sia la pesca marittima (con navi atte alla pesca costiera ravvicinata e locale) sia la pesca in acque interne. Anche le cooperative di lavoro hanno l’esenzione dall’IRPEG, a patto che le retribuzioni corrisposte ai soci non sia inferiore al 60% dei costi dell’attività, esclusi i costi per le materie prime e sussidiarie. Se però l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 60%, ma superiore al 40% dell’ammontare degli altri costi, l’Irpeg è ridotta alla metà.
IMPOSTE DI BOLLO. Ai sensi dell’art. 19 della tabella all. B al DPR 642/72 sono esentati dalla imposta di bollo gli atti costitutivi – modificativi delle società cooperative, tutte.
Ora voi capite che queste norme sono diciamo corrette ed eque se trattasi di piccole cooperative con una decina di soci, che operano con effettivo spirito mutualistico. Ma quando iniziamo ad avere cooperative che superano le centinaia di migliaia di soci, che muovono milioni di euro (alcune coop cosiddette rosse hanno un giro d’affari pari a circa 47 milioni di euro), che operano spesso in regime di quasi monopolio, che insomma hanno volumi d’affari pari alle grosse società di capitali quotate in borsa (e forse anche più grossi!), che si occupano di finanza e sono azioniste nelle supermunicipalizzate e in altre società, che svolgono attività nel sistema bancario e creditizio, o nella grande distribuzione (nel settore le coop coprono circa il 18% del mercato), le norme anzidette sono un vero scempio in tempo di crisi, soprattutto se raffrontate a quelle applicate alle normali imprese.
Ma quanto esposto è solo la punta dell’iceberg in una selva di leggi regionali e nazionali che in un modo o nell’altro agevolano il fenomeno cooperativo, a prescindere dai numeri. Prendiamo il regime dei soci-lavoratori. È un regime del tutto peculiare. Non solo è possibile la deroga in peius delle disposizioni sulle condizioni di lavoro attraverso accordi specifici, ma altresì nel caso di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa, a tale socio non verrà applicata la tutela reale sul reintegro nel posto di lavoro previsto dall’art. 18 dello St. Lav. E poi non mi si venga a dire «aboliamo l’esenzione l’ICI per la Chiesa Cattolica»…

Approfondimenti: Il conflitto di interessi delle Coop Rosse | Falce e Carrello

 

di Martino © 2011 Il Jester 


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