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Negazionismo

Creato il 10 novembre 2013 da Ilcanechesimordelacoda
Il reato di negazionismo non è stato introdotto grazie all'iniziativa del cinque stelle?
Capisco bene perchè il signor Grillo ha voluto metterci la faccia ,dato che si parlava di un reato commesso dai suoi ispiratori non poteva non difenderli.
Anche questa volta si è preso il merito per una battaglia non sua, come fece durante tutta la sua campagna elettorale appropriandosi e prendendosi i meriti di battaglie portate avanti da cittadini coraggiosi, come quella per l'acqua pubblica, e tantissime altre.
Il movimento 5 stelle ha in realtà SOLO preteso che il disegno di legge fosse discusso e non approvato in giornata come invece proposto  dal presidente della sede deliberante  di giustizia del Senatoda lui convocata, Piero Grasso.
Anche Napolitano faceva pressione perchè fosse approvato il più presto possibile, ovvero in giornata, e il caso Priebke ha fatto la sua parte. A proposito si era pentito c'è un video che lo testimonia, è stata una montatura dato che scontava la sua pena in Italia non vedo perchè non seppellirlo dove appunto "viveva", ai domiciliari fino al momento della morte.
Tornando al negazionismo la discussione che si voleva evitare è (per fortuna) avvenuta e vi hanno preso parte anche gli storici della Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea, ovvero la crema degli storici) e anzi sono stati la vera causa della non approvazione del disegno di legge.
 Ma se qualcosa va bene pare che il merito se lo prendano sempre i cinque stelle..
ecco il testo dichiarazione che esprime i numerosi dubbi della Sissco sull'introduzione di quel reato specifico:
“Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di guerra e di genocidio o
contro l'umanità e di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra"
I soci della SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) si uniscono con intensa
partecipazione al ricordo delle vittime della Shoah, in particolare di quelle della razzia del 16 ottobre 1943 a
Roma e, più in generale, di tutti gli ebrei italiani vittime di quel genocidio.
La Sissco si impegna a contribuire, attraverso l’attività dei suoi soci e con proprie iniziative, allo studio e alla
ricerca scientifica, all’insegnamento e alla divulgazione della storia di tali vicende, nella convinzione che la
conoscenza storica della Shoah costituisca un contribuito importante anche per mantenere viva la memoria
collettiva di questa grande tragedia.
Manifestiamo, inoltre, viva preoccupazione per le espressioni attuali di antisemitismo, che assumono anche
la forma di negazione radicale o di rimozione profonda della Shoah, ed esprimiamo pieno sostegno ai
tentativi volti a contrastare tali fenomeni. La Sissco ritiene però che la via maestra per ottenere risultati
efficaci in questo senso sia costituita dall’insegnamento, dall’educazione e dalla mobilitazione civile a
sostegno delle vittime di ieri e di oggi.
Nutriamo, invece, forti perplessità verso iniziative legislative che, nell’intento di contrastare tali fenomeni,
finiscano per limitare la libertà di opinione, senza la quale tra l’altro sono impossibili ricerca scientifica o
dibattito storiografico. I "reati", finché si tratta di opinioni, non sono infatti tali. Pertanto,
1) esprimiamo anzitutto riserve di carattere generale sulla “Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e
la xenofobia” del Consiglio dell’Unione Europea del 19-20 aprile 2007 e del 28 novembre 2008 – alla cui
applicazione anche l’Italia è tenuta come tutti gli stati membri dell’UE – che sono state già manifestate
anche da molti storici di altri paesi europei;

2) auspichiamo che una materia così delicata e complessa venga affrontata dal legislatore tutta insieme e
in modo globale, non attraverso interventi parziali, come la modifica di un articolo del codice penale;
3) chiediamo, in particolare, che il Senato non accolga l’inserimento, già approvato dalla Commissione
Giustizia, del comma seguente nell'art. 414 del codice penale: "la pena di cui al comma 1 n. 1 si applica a
chiunque nega l'esistenza di crimini di guerra o di genocidio o contro l’umanità”.
Tale norma è, infatti, ambigua, di difficile interpretazione e di ancor più difficile attuazione. Sulla definizione
di genocidio e su quali siano stati i genocidi nella storia, tranne qualche caso, non vi è accordo tra storici o
tra giuristi e, ancor meno, c’è accordo su quali vadano considerati i crimini di guerra e contro l’umanità.
Spetterebbe in ogni caso al giudice pronunciarsi su una materia squisitamente storica e su cui è aperto un
ampio dibattito in sede scientifica. Ma la verità storica non può essere fissata per legge o nelle aule dei
tribunali; può essere solo raggiunta attraverso una ricerca rigorosa condotta liberamente dagli studiosi. Le
verità ufficiali o di Stato sono sempre pericolose, come insegnano le vicende dei regimi totalitari. Nei paesi
in cui sono state applicate, inoltre, le leggi antinegazioniste hanno ottenuto risultati modesti o addirittura
controproducenti, offrendo una involontaria tribuna alla propaganda di tesi ignobili che, altrimenti,
sarebbero state completamente ignorate dall'opinione pubblica.
Il Presidente e il Direttivo

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