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Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)

Creato il 26 gennaio 2016 da Romafaschifo
Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)A Roma moltissimi passi carrabili hanno un cartello segnaletico irregolare, quindi si può posteggiare tranquillamente l'auto davanti. Spesso sono cartelli messi lì con un'unica funzione: riservare il posto auto all'autore del cartello: magari il commerciante che ha bottega di fronte. E invece questi cartelli vengono solitamente rispettati (specie quelli con un cancello aperto) anche in strade in cui si parcheggia nei modi più assurdi, intralciando il traffico e bloccando le auto in sosta regolare con la doppia (ma anche la terza fila), sui marciapiedi intralciando i pedoni, davanti i cassonetti impedendo la raccolta rifiuti, etc...   
Un cartello di un passo carrabile che non riporti il numero di autorizzazione (chiamato altrimenti determina dirigenziale) e la relativa data, è irregolare. Ciò comporta l'inefficacia del divieto di sosta davanti il passo, e oltretutto un rischio di sanzione per il proprietario.
Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)Riportiamo la normativa utile, anche per quanto riguarda le eventuali sanzioni al proprietario non in regola:

Codice della strada

Art. 22 Accessi e diramazioni
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario,
oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (3) a euro 674 (3).
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (3) a euro 169 (3).
Art. 38. Segnaletica stradale
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. (1)
(3)  Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della stradaArt. 120
(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio.
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e  spese del soggetto titolare della autorizzazione.
Art. 46
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
Articolo 44, comma 8, decreto legislativo n. 507 del 1993

8. I comuni e le province, su espressa  richiesta  dei  proprietari degli accessi di cui al comma 7 e  tenuto  conto  delle  esigenze  di viabilità,   possono, previo   rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.


Questi qui sotto sono esempi di cartelli regolari, perché hanno sia il "numero autorizzazione"/"determina dirigenziale" che la relativa data. (Ovviamente per escludere che il cartello non sia falsificato, cosa che capita, bisogna rivolgersi all'ufficio tecnico di zona per controllare i dati dell'autorizzazione).
Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)
Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)
Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)
Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)

Questo invece è un esempio di cartello palesemente irregolare perché manca il "numero autorizzazione"/"determina dirigenziale" e la data, o anche solo uno di questi due dati:

Roma è zeppa di passi carrabili fasulli. Vediamo come riconoscerli (e parcheggiarci davanti!)

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