Sono obbligatorie dal 1° gennaio 2012 le pagelle energetiche negli annunci immobiliari. Chi vuol vendere o affittare casa o altri fabbricati, deve tramite un tecnico abilitare fare la certificazione energetica, così che nel proprio annuncio pubblicitario compaia la prestazione dell’immobile.
Dlgs 28/2011 Decreto rinnovabili detta l’obbligo di inserire in ogni annuncio pubblicitario la prestazione energetica dell’immobile in vendita. Solo in Lombardia è stata aggiunta un legge regionale dove si specifica una multa dai 1.000 a 5.000 euro per mancata inserzione. Nelle altre regioni la norma nazionale non prevede sanzioni, anche se riviste specializzate e siti internet hanno iniziato ad avvisare gli inserzionisti dei nuovi obblighi e alcuni non accettano annunci senza prestazione. Nell’annuncio deve essere indicato l’indice di prestazione energetica, ossia il valore che misura il consumo di energia primaria all’anno per raggiungere una temperatura pari a 20gradi negli ambienti. Più basso è il valore ( kW/m2 chilowattora), più alta sarà la classe d’efficienza energetica. Sarebbe stato più semplice e veloce se la legge chiedesse la classe (A+ – G) e non l’indice che richiede un’analisi più approfondita.
La legge comprende annunci di vendita ma anche di trasferimento a titolo oneroso, quindi è obbligatorio avere la certificazione anche per le permute. Per compravendite di quote di multiproprietà il discorso cambia perchè in questo caso si vende la quota e non l’immobile, così come non la legge non prevede d’avere la prestazione energetica per le donazioni.
La Lombardia si diversifica dalle altre regioni italiane sulla norma della prestazione energica siccome è stata integrata da una legge regionale con 4 prescrizioni diverse:
1) non solo le proposte di vendita, ma anche quelle di locazione debbono riportare i dati necessari, salvo durate inferiori a 31 giorni del contratto; sarebbe fatto salvo solo lo “scambio casa”, in circuiti che prevedono la cessione reciproca gratuita di un immobile, per un limitato periodo;
2) non è richiesto solo l’indice di prestazione, ma anche l’indicazione della classe energetica;
3) sono previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro, per ogni unità immobiliare, a carico del titolare degli annunci (cioè di chi ha inserito l’annuncio, a prescindere del fatto che sia il proprietario dell’immobile);
4) sono escluse le unità prive di impianti termici “o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale”. Sono considerate prive di impianti quelle dotate di stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento l ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, purché la somma delle potenze nominali termiche sia contenuta entro 15 kW.
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