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25/11/2014 - Sistemi di accumulo: pubblicata delibera per l'integrazione nel sistema elettrico nazionale

Creato il 25 novembre 2014 da Orizzontenergia

Delibera 574/2014/R/eel del 20 novembre: disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale.

Il provvedimento pubblicato lo scorso 20 novembre [delibera 574/2014/R/eel] definisce, in sede di prima applicazione, le modalità di accesso e di utilizzo della rete elettricarete elettrica
Insieme delle linee elettriche, delle stazioni elettriche e delle cabine elettriche adibite alle operazioni di trasmissione e distribuzione dell'elettricità. La rete elettrica può essere ad alta tensione (da 40 a 380 kV), a media tensione (da 1 a 30 kV) o bassa tensione (380 V).
pubblica nel caso di sistemi di accumulo di impianti incentivati, che fruiscono dello scambioscambio
Scambio tra energia elettrica immessa ed energia elettrica prelevata, nel caso in cui l'immissione e il prelievo avvengono in momenti differenti.
sul posto, del ritiro dedicato o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti.


CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCUMULO IN PRESENZA DI IMPIANTI INCENTIVATI

6.1 Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdicertificati verdi
I certificati verdi, introdotti con il cosiddetto decreto Bersani sulla liberalizzazione del settore elettrico, costituiscono una forma di incentivazione dell'energia prodotta con fonti rinnovabili. Essi vengono assegnati agli impianti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1° aprile 1999 che producono energia elettrica, ad esclusione della fonte solare. Dal 2002, produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una certa quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l'acquisto di CV da altri soggetti. La quota imposta (cioè la percentuale di energia da rinnovabili rispetto a quella prodotta con fonti tradizionali) è decretata per legge.
ovvero al conto energiaconto energia
Il Conto Energia è una forma di incentivazione statale a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Entrato in vigore con il Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, consiste nell'attribuzione di una tariffa incentivante, proporzionale all'energia prodotta, in base alla tipologia di impianto (non integrato architettonicamente, parzialmente integrato, integrato). Le tariffe vengono corrisposte per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
fotovoltaico ovvero al conto energia solareenergia solare
Energia radiante derivante dal Sole e che raggiunge la Terra sotto forma di radiazione elettromagnetica. Ad oggi esistono fondamentalmente due modi per sfruttare l'energia solare direttamente: attraverso i pannelli solari (per la produzione di energia termica ed elettrica), pannelli fotovoltaici (per la produzione di energia elettrica). L'energia dal Sole è fondamentale anche per lo sviluppo delle altre forme di energia rinnovabili (per esempio per la crescita della biomassa, per i moti dei venti, per il ciclo idrologico delle acque, ecc..).
termodinamico, ai fini della corretta erogazione dei predetti incentivi, la misura dell’energia elettricaenergia elettrica
Forma di energia ottenibile dalla trasformazione di altre forme di energia primaria (combustibili fossili o rinnovabili) attraverso tecnologie e processi di carattere termodinamico (ovvero che coinvolgono scambi di calore) che avvengono nelle centrali elettriche. La sua qualità principale sta nel fatto che è facilmente trasportabile e direttamente utilizzabile dai consumatori finali. Si misura in Wh (wattora), e corrisponde all'energia prodotta in 1 ora da una macchina che ha una potenza di 1 W.
assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J)
elettrica prodotta di cui alla deliberazione 88/07, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione fermo restando quanto previsto dal comma 6.2.

6.2 Nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kWkW
Unità di misura della potenza equivalente a 1.000 Watt.
in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 l’installazione di sistemi di accumulo non è operativamente compatibile con l’erogazione degli incentivi di cui ai medesimi decreti interministeriali.

6.3 Nel caso di impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, ai fini della corretta erogazione dei predetti incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 88/07, è sempre necessaria.

6.4 Ai fini dell’ammissibilità agli strumenti incentivanti si considera esclusivamente la potenzapotenza
Grandezza data dal rapporto tra il lavoro (sviluppato o assorbito) e il tempo impiegato a compierlo. Indica la rapidità con cui una forza compie lavoro. Nel Sistema Internazionale si misura in watt (W).
della parte dell’impianto di produzione di energia elettrica al netto dei sistemi di accumulo, anche nei casi in cui tale sistemi siano parte integrante della medesima unità di produzione ai sensi dell’articolo 4.

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCUMULO IN PRESENZA DI IMPIANTI CHE ACCEDONO ALLO SCAMBIO SUL POSTO OVVERO AL RITIRO DEDICATO OVVERO BENEFICIANO DEI PREZZI MINIMI GARANTITI

7.1 Nel caso di impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo.

7.2 Nel caso di impianti di produzione che accedono al ritiro dedicato non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.3.

7.3 Nel caso di impianti di produzione che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, ai fini della corretta applicazione dei predetti prezzi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 88/07, è sempre necessaria.

7.4 Ai fini dell’ammissibilità al ritiro dedicato e allo scambio sul posto si considera esclusivamente la potenza della parte dell’impianto di produzione di energia elettrica al netto dei sistemi di accumulo, anche nei casi in cui tale sistemi siano parte integrante della medesima unità di produzione ai sensi dell’articolo 4.

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCUMULO IN PRESENZA DI IMPIANTI DI COGENERAZIONECOGENERAZIONE
Processo di produzione congiunta di energia elettrica e calore utile, in cascata, che può essere impiegato per scopi industriali (calore di processo) o per il teleriscaldamento. La cogenerazione comporta un sensibile risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di elettricità a calore.
AD ALTO RENDIMENTORENDIMENTO
In termini generali il rendimento è il rapporto tra "quanto ottenuto" in un processo e "quanto speso" per fare avvenire lo stesso processo. In termodinamica rappresenta la capacità di un sistema di convertire l'input di calore in lavoro utile. Il rendimento è un numero puro (cioè non ha unità di misura) ed è sempre compreso tra 0 e 1. A seconda dei termini che vengono messi a confronto è possibile ottenere diverse tipologie di rendimento utili a definire la bontà di un processo o di una macchina (per esempio rendimento elettrico, rendimento termico, ecc..) ma il ragionamento alla base è sempre lo stesso.

8.1 Nel caso di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore per i quali viene richiesta la qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento, ai fini del corretto rilascio della qualifica, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.

Scarica la delibera [delibera 574/2014/R/eel]


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