![705 euro di multa se guidiamo l’auto di un altro? Ecco come stanno le cose Logo rubrica Federconsigli](http://m2.paperblog.com/i/255/2559562/705-euro-di-multa-se-guidiamo-lauto-di-un-alt-L-pCC00l.png)
Published on ottobre 28th, 2014 | by radiobattente
0La Federconsumatori di Licata, tramite i propri legali, fa chiarezza sulla legge che prevede una multa se si guida un veicolo intestato ad un’altra persona.
Ha suscitato molto interesse, e altrettanto allarmismo, una notizia circolata negli ultimi giorni sui giornali e sui social network: quella dell’obbligo di registrare sulle carte di circolazione dei veicoli, entro il 3 novembre 2014, le generalità dell’automobilista che usa la vettura altrui per un periodo superiore a trenta giorni, pena una salatissima multa (dai 705 ai 3.526 euro) oltre al ritiro della carta di circolazione.
Il panico è ben comprensibile, ma del tutto immotivato; spieghiamo perché partendo dalla norma di riferimento.
La circolare che ha introdotto il predetto obbligo, la n. 15513 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguarda l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada, introdotto con la legge n. 120/2010.
Anzitutto bisogna specificare che questa disposizione del Codice della strada non è retroattiva, quindi il mancato aggiornamento delle carte di circolazione agli uffici della Motorizzazione Civile, “con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014”, non comporta l’applicazione della multa.
Altra peculiarità della norma che qui ci occupa è quella dei soggetti destinatari dell’obbligo, questi in particolare sono tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali ed i componenti del nucleo familiare non conviventi.
Di conseguenza è evidente che l’obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione non riguarda tutti i casi di trasferimento di disponibilità, restano esclusi coloro che effettuano attività di autotrasporto ed i familiari conviventi.
Quindi se concedo l’auto in comodato al figlio convivente, non ho alcun obbligo e non rischio di incorrere nelle pesantissime sanzioni; viceversa, se la concedo al figlio non convivente, rischio una multa da 705 a 3.526 euro ed il ritiro della carta di circolazione.
Tuttavia, nulla osta che l’aggiornamento della carta di circolazione possa esser richiesto anche quando non si rientra nel ristrettissimo ambito di applicazione della prescrizione in commento.
A parere della scrivente sede della Federconsumatori, si è davanti ad un ulteriore intralcio burocratico: il Ministero dovrebbe snellire le pratiche anziché tartassare i cittadini/consumatori con nuovi adempimenti. Tanto più che sorge spontanea una domanda: come faranno le Forze dell’Ordine ad accertare l’avvenuto utilizzo della vettura per un periodo superiore a trenta giorni?
Federconsumatori Licata
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