E ci risiamo!!! Nato come una bella idea per semplificare la vita del cittadino-contribuente, in questa prima fase il 730 precompilato, introdotto dal governo Renzi, rischia di rivelarsi invece una brutta complicazione. Insomma si tratta di una semplificazione “all’italiana”
Secondo quanto comunicato, infatti, il 730 precompilato doveva arrivare a casa di tutti i contribuenti. In realtà, dal 15 aprile 2015, sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e, per vederlo, occorre accreditarsi on line, per telefono o recandosi in uno degli uffici dell’Agenzia per ottenere l’apposito codice PIN. Inoltre il modello 730 precompilato non sarà messo a disposizione di tutti i contribuenti, ma solo di chi ha presentato il 730 nel 2014 e ha una certificazione modello CU (quello che una volta era il CUD) rilasciata da un Sostituto d’Imposta nel 2015.
L’Agenzia delle Entrate non riporta tutti i dati che, come contribuente si ha interesse a dichiarare. Contiene solo i redditi comunicati dal datore di lavoro o dall’Ente Pensionistico, gli interessi passivi sui mutui, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita, le polizze infortuni e i contributi previdenziali oltre ad alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.Mancano tutti gli altri oneri deducibili e detraibili come, ad esempio: le spese mediche, le tasse scolastiche ed universitarie, le spese di ristrutturazione sostenute nel 2014, le erogazioni liberali, le spese funebri, le detrazioni per gli inquilini, le spese per attività sportiva dei ragazzi, le detrazioni per canoni di locazione degli studenti, le spese veterinarie, le rette per asili nido, ecc.
Per essere sicuri di non incorrere in sanzioni o problemi, sarà pertanto necessario possedere una connessione a internet, dotarsi di un PIN, conoscere la normativa fiscale per controllare l’esattezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate e per inserire, senza incorrere in errori, quelli mancanti ma che è importante dichiarare per avere le detrazioni e le deduzioni a cui si ha diritto. Sia che si decida di confermare i dati già presenti nel 730 precompilato, sia che si voglia integrarli o modificarli, per l’Agenzia delle Entrate il contribuente ne è responsabile e dovrai farsi carico delle eventuali sanzioni.
Cerchiamo quindi di analizzare le modalità operative al fine di di non incorrere in errori che oltre a creare ammende e interessi, provocano a mio modesto avviso uno stato d’ansia al quale credo, di questi tempi, avremmo sinceramente fatto a meno.
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, metterà a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Dall’apposita area autenticata il contribuente potrà:
- prendere visione del mod. 730 precompilato;
- accettare ovvero modificare/integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia;
- direttamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato (sostituto d’imposta/CAF/professionista abilitato) previa apposita delega.
Resta ferma, comunque, la possibilità di presentare il mod. 730 con le consuete modalità, ossia senza tener conto della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia.
L’accesso diretto del contribuente
I contribuenti che vorranno gestire in modo autonomo la propria dichiarazione, lo potranno fare dall’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate alla quale potranno accedere inserendo:
username e password Fisconline; oppure:
credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà visionare:
– il Modello 730 precompilato;
– l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga; – il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
– un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Dal 1° maggio 2015, da tale area il contribuente potrà inviare telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (così come precompilata dall’Agenzia oppure modificata/integrata), che provvederà a rendere disponibili i relativi risultati contabili (730-4) al sostituto d’imposta.
Utilizzando tale modalità di presentazione della dichiarazione, il contribuente dovrà “monitorare” la propria area autenticata in quanto è nella stessa che l’Agenzia delle Entrate comunicherà:
l’avvenuta corretta presentazione della dichiarazione con relativa data e riepilogo dei principali dati contabili (entro 5 giorni dalla presentazione);
eventuali comunicazioni di irregolarità (ad esempio, invio dei dati al sostituto d’imposta non andato a buon fine).
Le comunicazioni relative alla dichiarazione verranno altresì inoltrate all’indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente nell’apposita sezione dell’area autenticata.
APT per Finanza in Chiaro